Bruxelles – Fondi di coesione, ma non solo. C’è un altro modo, e un altro contenitore finanziario, che l’Unione europea mette a disposizione delle regioni e dei territori. Si chiama Fondo di solidarietà (FSUE), ed è lo strumento concepito per venire in soccorso in caso di gravi catastrofi naturali quali incendi, inondazioni, alluvioni e terremoti. Deve essere lo Stato membro a farne esplicita richiesta, e l’auspicio è che nessuno si trovi in questa situazione. Qualora dovesse servire, il Fondo di solidarietà offre una sovvenzione integrativa ai fondi pubblici stanziati dallo Stato beneficiario con cui finanziare misure essenziali di emergenza e di ripresa destinate, in linea di principio, a far fronte ai danni non assicurabili (ripristino immediato del funzionamento delle reti elettriche, di telecomunicazione, di trasporto, istruzione, sanità, acqua potabile).
Tra gli interventi ammessi e finanziati dal Fondo di solidarietà ci sono anche la fornitura di strutture ricettive provvisorie e il finanziamento dei servizi di soccorso destinati a far fronte ai bisogni della popolazione colpita, il risanamento delle zone danneggiate, incluse le aree naturali.
La sovvenzione deve essere utilizzata entro 18 mesi a decorrere dalla data in cui è stata erogata. Lo Stato beneficiario deve rimborsare la parte di sovvenzione rimasta inutilizzata. A sei mesi dalla scadenza del periodo di 18 mesi, il paese beneficiario deve presentare alla Commissione una relazione di esecuzione. Il Fondo di solidarietà è stato istituito nel 2002 per rispondere alle gravi inondazioni che hanno colpito l’Europa centrale nell’estate di tale anno e da allora ha fornito sostegno in oltre 130 occasioni.
In passato l’Italia ha fatto richiesta e uso del FSUE per il terremoto del centro-Italia, e quest’anno l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna ha visto la richiesta dello speciale fondo. Dal 2020 il Fondo di solidarietà sostiene anche gravi emergenze di sanità pubblica, come la pandemia di COVID-19.