Bruxelles – “L’oggetto di una tale iniziativa non ha nessun fondamento nei Trattati”. Così la Corte di Giustizia dell’Ue ha bocciato, dopo che già lo aveva fatto il Tribunale dell’Unione, la proposta di iniziativa dei cittadini europei presentata da Alexios Anagnostakis, cittadino greco “Un milione di firme per un’Europa della solidarietà”, depositata alla Commissione il 13 luglio 2012.
L’oggetto dell’iniziativa era di far riconoscere nella legislazione dell’Unione il “principio dello stato di necessità, in base al quale, quando l’esistenza finanziaria e politica di uno Stato è minacciata dal rimborso di un debito odioso, il rifiuto di pagamento di tale debito è necessario e giustificato”. La proposta d’iniziativa fa riferimento alla politica economica e monetaria (articoli da 119 a 144 TFUE) quale fondamento giuridico della sua adozione.
Secondo il Trattato UE, i cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione e provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell’Unione di adottare un atto giuridico ai fini dell’applicazione dei Trattati (“iniziativa dei cittadini europei”). Per iniziare a raccogliere il numero di firme necessario, gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei devono prima farla registrare presso la Commissione, che ne esamina in particolare oggetto e obiettivi. La Commissione può rifiutare di registrare la proposta d’iniziativa, in particolare quando l’oggetto di quest’ultima non rientri manifestamente nell’ambito della sua competenza di proporre un atto giuridico al legislatore dell’Unione.
Il 6 settembre 2012, la Commissione ha rifiutato la registrazione della proposta di Anagnostakis argomentando che essa esulava manifestamente dalla sua competenza. Nel 2015, il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Anagnostakis ritenendo che, con riferimento ai Trattati, la Commissione non fosse legittimata a proporre al legislatore dell’Unione di riconoscere il principio in base al quale il debito pubblico dei paesi in stato di necessità dovrebbe poter essere cancellato. Anagnostakis ha però insistito, presentando un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale.
Con la sentenza di oggi però la Corte respinge l’impugnazione di Anagnostakis e conferma, così, la sentenza del Tribunale.
La Corte sottolinea, innanzitutto, che, tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa dei cittadini europei quale strumento di partecipazione alla vita democratica dell’Unione, “la Commissione deve motivare chiaramente qualsiasi decisione che rifiuti la registrazione di una proposta d’iniziativa”. Visti, tuttavia, “il carattere molto succinto e l’assenza di chiarezza della proposta d’iniziativa di cui trattasi, la Corte conferma la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione della Commissione è sufficientemente motivata nel caso di specie”.
Secondo la Corte e il Tribunale le norme Ue non riguardano misure “che hanno essenzialmente come obiettivo di attenuare la gravità delle difficoltà di finanziamento di uno Stato membro”. La Corte conferma inoltre che le regole dell’Unione non possono “costituire una base per l’adozione di una misura o di un principio legittimanti, in sostanza, uno Stato membro a decidere unilateralmente di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito”.