La plenaria di Strasburgo ha approvato un accordo per garantire maggiore trasparenza e una migliore informazione sui costi e sui rischi legati all’assunzione del contratto di prestito
Il Parlamento europeo si muove in difesa degli acquirenti di immobili e dei sottoscriventi di mutui. Gli eurodeputati nella plenaria che si è svolta questa settimana, hanno adottato un testo che si propone di rafforzare la normativa europea in materia di protezione del consumatore all’atto della sottoscrizione di un prestito ipotecario. La legislazione coprirà le ipoteche su immobili residenziali, uffici e terreni edificabili. Alcuni requisiti saranno adattati in modo da riflettere le differenze tra i mutui nazionali degli Stati membri e quelle sui mercati immobiliari, ma le informazioni per gli acquirenti dovranno essere presentate in un formato coerente per tutta l’Ue.
La normative prevede che a livello precontrattuale, chiunque contragga un mutuo in un Paese dell’Unione, debba ricevere informazioni comparabili sui prodotti disponibili e che comprendono il costo totale e le conseguenze finanziarie nel lungo periodo previste dal prestito. Le condizioni di credito offerte ai mutuatari dovrebbero corrispondere alla loro situazione finanziaria attuale e tener conto delle loro prospettive e possibili regressioni dal contratto. Inoltre, gli acquirenti dovrebbero poter usufruire di un periodo di riflessione obbligatorio di 7 giorni prima della sottoscrizione del prestito, oppure di 7 giorni per esercitare il diritto di recesso dopo la conclusione del contratto.
A tal proposito, Philippe De Backer, portavoce del gruppo Alde, ha affermato che tutti gli aspiranti proprietari di casa hanno diritto a sapere cosa devono aspettarsi prima di sottoscrivere un contratto di mutuo. Il deputato belga ha poi proseguito: “Contrarre un mutuo è una delle decisioni più importanti della vita. Avere a livello comunitario una legislazione efficace è fondamentale perché la proprietà di una casa è la migliore assicurazione contro il rischio di povertà”.
Per quanto riguarda il periodo contrattuale, i deputati hanno inserito norme più flessibili – tra le quali il diritto del mutuatario di rimborsare il prestito iniziale – soggette a possibili modalità che saranno decise dagli Stati membri, nonché il diritto del creditore a un equo indennizzo per il rimborso anticipato. Tuttavia, sarà vietato chiedere ai mutuatari di pagare penali per il rimborso anticipato.
Contro l’inadempienza al contratto, la camera di Strasburgo ha previsto l’introduzione di una nuova norma che dispone che la restituzione delle garanzie, come la proprietà stessa, sarà sufficiente a rimborsare il prestito, a condizione che il creditore e il debitore lo abbiano esplicitamente accettato nel contratto di prestito. Per i deputati, qualora un beneficiario non rimborsi il prestito, la legislazione dovrebbe includere requisiti per la vendita della proprietà volti a ottenere “il miglior prezzo possibile”, per agevolare il rimborso del debito residuo, in modo da proteggere i consumatori e prevenire il loro indebitamento eccessivo per lunghi periodi.
Sulla base delle nuove norme, per i prestiti erogati in valuta estera il mutuatario deve essere informato prima della firma del contratto che l’importo delle rate da corrispondere potrebbero aumentare. In alternativa, al mutuatario potrebbe essere consentito di cambiare la valuta, a determinate condizioni e al tasso di cambio indicato nel contratto di prestito.
Prima di proseguire nell’approvazione finale del complesso della normativa, il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di impegnarsi a garantire che queste norme possano essere correttamente applicate sul loro territorio, vale a dire in tutti paesi dell’Ue.
Marco Frisone