Bruxelles – Si riapre la questione degli aiuti di stato illegali alla Chiesa cattolica. Oggi la questione riguarda la Spagna, che aveva concluso un accordo con Santa sede prima dell’adesione della Spagna alle Comunità europee che prevede diverse esenzioni fiscali a favore della Chiesa cattolica. Nella causa presa in esame dei magistrati europei, una congregazione religiosa della Chiesa cattolica spagnola, in qualità di ente responsabile di una scuola religiosa vicino a Madrid, invoca tale accordo per chiedere il rimborso di un’imposta comunale sulle costruzioni, gli impianti e le opere di circa 24.000 euro, versata per lavori realizzati in un edificio scolastico che ospita la sala conferenze della scuola.
I locali in questione sono utilizzati per impartire l’istruzione primaria e secondaria disciplinata dallo Stato, equivalente a quella impartita nelle scuole pubbliche e totalmente finanziata dal bilancio pubblico. Gli stessi locali sono anche utilizzati a fini di istruzione prescolare, extrascolastica e post-obbligatoria libera, non sovvenzionata dal bilancio pubblico e per la quale vengono percepiti contributi d’iscrizione dai privati.
L’istanza di rimborso è stata respinta dalle autorità tributarie spagnole perché secondo loro l’esenzione non si applica, in quanto è richiesta per un’attività della Chiesa cattolica non avente finalità strettamente religiosa. Lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 di Madrid (Tribunale amministrativo n.4 di Madrid), investito della controversia dalla congregazione religiosa, ha chiesto dunque alla Corte di giustizia se l’esenzione fiscale applicata ad un edificio scolastico, debba essere considerata quale aiuto di Stato vietato dal diritto dell’Unione. La causa propone allo stesso tempo la fondamentale questione se, per uno Stato membro, il fatto di esentare una comunità religiosa da talune imposte, anche per attività prive di finalità strettamente religiosa, possa costituire un aiuto di Stato vietato.
Nella sua sentenza di oggi, la Corte dichiara che “l’esenzione fiscale controversa può costituire un aiuto di Stato vietato se e nella misura in cui le attività esercitate nei locali in questione sono attività economiche”, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
La Corte precisa che “solo le attività d’insegnamento non sovvenzionate dallo Stato spagnolo paiono avere carattere economico, poiché sono sostanzialmente finanziate mediante contribuzioni finanziarie private alle spese scolastiche”. Essa rileva altresì che spetterà al giudice nazionale determinare se ed in quale misura i locali in questione siano destinati, perlomeno in parte, ad attività economiche.
La Corte aggiunge che l’esenzione dall’imposta comunale in questione pare soddisfare, in ogni caso, due delle quattro condizioni per poter essere qualificata quale aiuto di Stato vietato, nella misura in cui 1) conferirebbe alla congregazione che gestisce la scuola un vantaggio economico selettivo e 2) comporta una diminuzione delle entrate del comune e, pertanto, l’impegno di risorse dello Stato.
Per quanto concerne le altre due condizioni (ossia quella relativa all’incidenza del vantaggio economico sugli scambi tra gli Stati membri e quella relativa alla distorsione della concorrenza), la Corte segnala che l’esenzione controversa potrebbe rendere più attraente la fornitura di servizi di insegnamento della congregazione religiosa rispetto a quella dei servizi offerti da istituti parimenti operanti sul medesimo mercato. Per contro, la Corte ricorda che, “secondo il diritto dell’Unione, si ritiene che gli aiuti che non eccedono il tetto massimo di 200.000 sull’arco di tre anni non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza, di modo che misure di questo tipo sono escluse dalla nozione di aiuti di Stato”. Il giudice nazionale dovrà quindi verificare se tale soglia, in questo caso, sia stata raggiunta, “tenuto conto esclusivamente dei vantaggi di cui la congregazione religiosa ha goduto a titolo delle sue eventuali attività economiche”.
La Corte infine considera che, sebbene l’accordo tra la Spagna e la Santa sede preceda l’adesione di detto Stato membro all’Unione, l’esenzione fiscale controversa non dovrebbe essere considerata, se del caso, come un aiuto di Stato esistente, bensì come un aiuto nuovo. L’imposta spagnola sulle costruzioni, gli impianti e le opere è stata infatti introdotta solo dopo l’adesione. Di conseguenza, qualora il giudice nazionale dovesse constatare l’esistenza di un aiuto di Stato, questo andrà notificato alla Commissione e non potrà essere messo in atto senza il suo consenso.