Bruxelles – La Commissione europea ha finalmente stabilito e pubblicato – con due anni e mezzo di ritardo rispetto all’obbligo che le era imposto dalla legislazione comunitaria e dopo una condanna della Corte Ue di Giustizia e una recente durissima risoluzione dell’Europarlamento – i criteri scientifici che identificano le sostanze considerate come perturbatori endocrini, eventualmente presenti nei prodotti fitosanitari (i pesticidi usati in agricoltura) e nei prodotti biocidi (disinfettanti) commercializzati e usati nell’Ue.
I biocidi sono tutti i prodotti disinfettanti per l’igiene umana, animale, alimentare e ambientale, per preservare il deterioramento di materiali vari, per il controllo degli animali nocivi, per la conservazione di liquidi (sistemi di raffreddamento, impianti industriali, pitture, leganti, acquari, ecc..) e contro le incrostazioni o le alghe.
I criteri adottati oggi, in sostanza, costituiscono una “definizione operativa” che dovrebbe permettere di individuare e mettere al bando, o negare l’autorizzazione o la ri-autorizzazione nell’Ue, di tutti i perturbatori endocrini presenti in questi prodotti, ovvero tutte le sostanze che interferiscono con il sistema ormonale degli organismi, causando gravi rischi per la salute dell’uomo e degli animali e per l’ambiente. L’Esecutivo comunitario propone a questo scopo due modifiche, una nel regolamento sui pesticidi e l’altra nel regolamento per i biocidi.
Ma la decisione della Commissione è stata immediatamente sottoposta a dure critiche da parte delle Ong ambientaliste, dai Verdi europei e anche dalla Endocrine Society, una organizzazione che promuove la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica sul sistema ormonale e la tutela della salute umana in questo settore.
Due in particolare gli elementi che non convincono: innanzitutto, i criteri sembrano aver delimitato troppo la definizione delle proprietà di interferenza endocrina delle sostanze, ponendo come condizione che causino “notoriamente effetti avversi” per la salute umana, e in particolare “modifiche alla morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo e riproduzione”. Che succede se gli effetti avversi non sono ancora accertati per l’uomo, ma solo in test in vitro o sugli animali, o se non sono “noti”, ma vi sono dei sospetti che possano esserci? Gli esperti della Commissione danno risposte rassicuranti, ma resta da vedere che cosa accadrà nell’applicazione concreta di queste definizioni.
Intanto, secondo una stima della stessa Commissione, il numero delle sostanze che probabilmente finiranno per essere proibite sulla base dei nuovi criteri scientifici si limita da appena 25-26, quando negli anni scorsi si era parlato di diverse centinaia di possibili “candidati”.
Il secondo punto critico riguarda le deroghe: alcune sostanze potenzialmente corrispondenti alla definizione di interferente endocrino potranno sfuggire alla proibizione se presentano rischi “trascurabili”, in base a una valutazione che terrà conto di due fattori: l’esposizione e la pericolosità intrinseca (“hazard”) della sostanza. Questa clausola era già presente nel regolamento Ue sui biocidi del 2012, ma non era formulata in questi termini nella precedente normativa sui pesticidi (del 2009). Per i pesticidi non si parla di “rischi” ma di “esposizione” trascurabile.
Le valutazioni dei rischi saranno effettuate dall’Autorità Ue di sicurezza alimentare di Parma (Efsa) e dall’Agenzia per i prodotti chimici di Helsinki (Echa).
In pratica, a quanto sembra di capire, con la nuova definizione uniformata per entrambi i regolamenti (così come chiedevano le lobby dell’industria chimica), potrebbe essere considerato “trascurabile” il rischio di un interferente endocrino presente in un pesticida per il quale vi sia un’esposizione piuttosto alta, ma una pericolosità intrinseca bassa. Finora, invece, era il solo livello dell’esposizione che doveva essere “trascurabile” per poter ottenere una deroga.
La Commissione, comunque, non ha accettato un’altra richiesta dell’industria, quella di tenere conto del dosaggio (“potency”) nella definizione dei criteri di individuazione. Un perturbatore endocrino è definito tale per il fatto di poter interferire con il sistema ormonale, indipendentemente dalla dose necessaria a determinare l’effetto. Il dosaggio entra invece nei criteri di valutazione del rischio, per caratterizzare l’esposizione.
Le due proposte della Commissione dovranno adesso essere adottate seguendo due strade diverse. Per i biocidi, si tratta di una atto delegato: la Commissione consulterà gli esperti nazionali, che non votano, e adotterà la propria decisione, ma poi il Consiglio Ue (a maggioranza qualificata) e il Parlamento europeo (a maggioranza semplice) potranno presentare obiezioni e chiedere modifiche sulla sostanza. Per i pesticidi, invece, la proposta della Commissione è una decisione d’attuazione, sottoposta al voto degli esperti degli Stati membri in un comitato permanente: l’Esecutivo comunitario potrà adottare l’atto anche se fosse contraria la maggioranza degli Stati membri, a meno che non sia una maggioranza qualificata. Qui il Parlamento europeo potrebbe bloccare la decisione solo se, a maggioranza dei suoi membri, riscontrasse un difetto di forma, ovvero un abuso di potere da parte della Commissione.
Lorenzo Consoli per AskaNews