Bruxelles – L’Avvocato generale della Corte europea di Giustizia ha proposto, oggi a Lussemburgo, di respingere le richieste presentate al Tar Lazio da alcuni proprietari di uliveti pugliesi volte a invalidare la Decisione di attuazione della Commissione europea del 18 maggio 2015 sulle misure contro la “Xylella fastidiosa”, il batterio considerato responsabile del disseccamento degli ulivi in Salento.
I ricorrenti contestavano in particolare l’articolo 6 della Decisione (“Misure di eradicazione”), nella parte in cui impone l’abbattimento “immediato”, in un raggio di 100 metri da ogni albero infetto, di tutte le piante potenzialmente “ospiti” del batterio, “inipendentemente dal loro stato di salute” (cioè anche se non presentano alcun sintomo di disseccamento).
Nel ricorso si sottolineava tra l’altro un’apparente contraddizione dello stesso articolo 6, che, dopo aver specificato al paragrafo 2 che gli abbattimenti delle piante ospiti nel raggio di 100 metri dagli ulivi infetti vanno effettuati “immediatamente”, nel successivo paragrafo 4 impone che “prima di rimuovere le piante” siano eseguiti “opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori” della Xylella e contro “le piante che possono ospitare i vettori”. E aggiunge inoltre che “questi trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante”.
Il testo, in effetti, è difficile comprensione a causa del’uso ripetuto del termine generico “piante”, sia per gli alberi e arbusti infetti o possibili ospiti della Xylella, sia per le erbe in cui vive l’insetto considerato responsabile del contaggio, la “sputacchina” (Philaenus spumarius).
Per questo, il Tar Lazio aveva rivolto nel febbraio scorso alla Corte di Giustizia europea una “domanda pregiudiziale”. La risposta che l’Avvocato generale della Corte Ue propone non lascia molta speranza ai ricorrenti, anche se il giudizio definitivo dovrà darlo prossimamente la Corte stessa, e non è detto che sia negli stessi termini.
L’Avvocato generale afferma che l’articolo 6 della Decisione 2015/789 Ue “deve essere interpretato nel senso che la misura della rimozione delle piante” entro un raggio di 100 metri dagli alberi infetti “deve essere applicata (…) dopo l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari contro i vettori del batterio”. I trattamenti sarebbero dunque precedenti e non alternativi all’abbattimento delle piante, che sarebbe comunque obbligatorio.
Secondo le conclusioni dell’Avvocato generale, insomma, “l’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 6 della Decisione di attuazione”.
Lorenzo Consoli per Askanews