Bruxelles – Le attuali quote di emissioni di gas serra non vanno bene e devono essere modificate. A chiederlo è la Corte di giustizia dell’Ue che con una sentenza ha dichiarato invalido il quantitativo massimo annuo di quote gratuite stabilito dalla Commissione per il periodo dal 2013 al 2020. L’esecutivo comunitario ora ha dieci mesi per stabilire un nuovo quantitativo, anche se, precisa la Corte, le precedenti assegnazioni non possono essere rimesse in discussione.
“La Commissione prende nota della sentenza, studierà nei dettagli le sue implicazioni e farà altri annunci a tempo debito”, ha affermato il portavoce della Commissione Jakub Adamowicz. “Lavoreremo diligentemente per implementare la sentenza e per ridurre l’incertezza creata sulle assegnazioni gratuite per le imprese fino al 2020”, ha assicurato il portavoce, ricordando che la Commissione lo scorso luglio ha presentato una proposta per la riforma del sistema di emissioni Ets.
Secondo le direttive comunitarie gli Stati membri possono assegnare alle imprese diritti di emissione, denominati quote, una parte dei quali a titolo gratuito. Quando il quantitativo a costo zero assegnato a titolo provvisorio dagli Stati membri è superiore a quello determinato dalla Commissione, è applicato un “fattore di correzione” per livellare tali valori e ridurre le quote assegnate provvisoriamente.
Riguardo al fattore di correzione, la Corte rileva che l’ambito di applicazione della direttiva è stato esteso il primo gennaio 2013 alle emissioni derivanti dalla produzione di alluminio e da determinati settori dell’industria chimica. Per questo, si legge nella sentenza, “la Commissione, allorché calcola il quantitativo massimo annuo di quote, è tenuta a fare riferimento solo alle emissioni degli impianti inclusi nel sistema comunitario a partire dal 2013, e non all’insieme delle emissioni incluse da tale data”.
La Commissione, continua la Corte , “ha tenuto conto dei dati di taluni Stati membri che, contrariamente ad altri, le avevano comunicato le emissioni prodotte da nuove attività svolte in impianti già sottoposti al sistema di scambio di quote prima del 2013”, e “sotto tale profilo, la decisione è invalida”. Questo vuol dire che il quantitativo massimo annuo di quote potrebbe essere superiore o inferiore a quello determinato dalla Commissione prima di oggi.
Per quanto riguarda il passato, la Corte ha specificato che l’annullamento del fattore di correzione non produrrà alcun effetto sulle assegnazioni finali che hanno già avuto luogo negli Stati membri sulla base di una normativa ritenuta finora valida.