Bruxelles – Il ricongiungimento familiare del coniuge di un immigrato può essere rifiutato se quest’ultimo non riesce a dimostrare che avrà i mezzi di sussistenza necessari al mantenimento della moglie o del marito anche a un anno dal momento in cui deposita la domanda. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea con una sentenza per un caso nato nel Paese Basco in Spagna.
Un cittadino extracomunitario residente in Spagna e titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata aveva visto respingere nel marzo 2012 la propria domanda di ricongiungimento familiare riguardante la propria coniuge, per non aver dimostrato che disponeva di risorse sufficienti per mantenere la propria famiglia, una volta ricongiunta. Per questo aveva fatto ricorso alla Corte superiore di giustizia dei Paesi Baschi affermando che la decisione violava la direttiva Ue sui ricongiungimenti.
La Corte nella sua sentenza ha ricordato che la direttiva consente agli Stati membri di esigere la prova che l’immigrato dispone di risorse “stabili, regolari e sufficienti per la sopperire alle proprie esigenze e a quelle dei propri familiari, senza dover ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato”, e anche se la direttiva non prevede espressamente che gli Stati membri abbiano la facoltà di valutare il mantenimento di queste risorse anche oltre la data di presentazione della domanda, la Corte considera che la direttiva “non può essere interpretata nel senso che osta a tale facoltà”, ovvero che i Paesi membri possono decidere autonomamente se valutare solo il momento attuale o fare anche una previsione sul futuro. La Corte ha inoltre considerato che il periodo di un anno durante il quale l’immigrato deve poter disporre di risorse sufficienti è “ragionevole e proporzionato”, perché tale periodo corrisponde alla durata della validità minima del permesso di soggiorno di bisogna disporre per poter chiedere il ricongiungimento familiare.