Bruxelles – Il Parlamento europeo, per irrobustire gli strumenti della lotta al terrorismo, ha alla fine approvato dopo anni di resistenza la direttiva della Commissione sul Pnr, il Passenger name records, che prevede lo scambio di informazioni tra i Paesi membri dei dati dei passeggeri che volano da o verso Paesi terzi. Lo scambio sarà introdotto in maniera facoltativa, lasciando la decisione a ciascuno Stato membro, anche per i voli all’interno dell’Unione europea. I Pnr sono in pratica le informazioni fornite dai passeggeri e raccolte dalle compagnie aeree durante la prenotazione dei voli e le procedure di check-in: data di viaggio e itinerario, informazioni relative al biglietto e al posto, indirizzo ed estremi dei passeggeri ma anche informazioni relative al bagaglio e alle modalità di pagamento.
“Sistema efficace per la lotta al terrorismo” – “Attraverso la raccolta, la condivisione e l’analisi delle informazioni dei Pnr le nostre agenzie di intelligence sono in grado di rilevare modelli di comportamento sospetti, che necessitano di verifica. I Pnr non sono una formula magica, ma i Paesi che dispongono di sistemi nazionali di questo tipo hanno dimostrato che tale sistema è altamente efficace”, ha dichiarato il relatore per l’Aula del testo (approvato 461 voti favorevoli, 179 voti contrari e 9 astensioni), il conservatore britannico Timothy Kirkhope.
“Ridurrà le lacune nella sicurezza” – “La creazione di un sistema per la raccolta e il trattamento dei dati Pnr trasmessi dai vettori aerei da ciascuno Stato membro e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri garantirà una migliore cooperazione tra le autorità nazionali per ridurre le lacune di sicurezza”, affermano in una nota congiunta il primo vicepresidente della Commisisone europea, Frans Timmermans, e il commissario all’Immigrazione Dimitris Avramopoulos.
Come funzionerà lo scambio dei Pnr – Gli Stati membri dovranno stabilire una propria “Unità di informazione sui passeggeri” (Uip) per raccogliere i dati Pnr dalle compagnie aeree. Questi dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l’indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero. La direttiva stabilisce che il trasferimento dei Pnr a polizie e servizi di sicuerezza dovrebbe essere consentito solo “caso per caso” e unicamente a fini di “prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi”. La direttiva si applica ai voli extra-Ue, ma gli Stati membri potranno decidere di estenderla ai voli intra-Ue. Per farlo dovranno solo notificare la propria decisione alla Commissione.
Quali garanzie per la privacy? – Il testo era stato osteggiato in passato dagli eurodeputati in quanto piuttosto invadente per la privacy dei cittadini, ma dopo gli attacchi terroristici di parigi e Bruxelles la pressione degli Stati membri si è fatta più forte per ottenere questo strumento e Strasburgo alla fine ha deciso di accettarlo. Sono però state proposte delle clausole che secondo gli eurodeputati dovrebbero garantire una certa protezione della privacy. L’Uip dovrà nominare un responsabile della protezione dei dati incaricato di sorvegliarne il trattamento e di applicare le garanzie pertinenti. L’accesso alla serie integrale di dati Pnr, che consente l’identificazione diretta dell’interessato, dovrebbe essere concesso soltanto a condizioni molto rigorose e limitate dopo il periodo iniziale di conservazione. Tutti i trattamenti dei dati dovranno essere registrati o documentati. E infine gli Stati dovranno vietare un trattamento dei dati che riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l’orientamento sessuali dell’interessato.