Bruxelles – L’inserimento di un link che rinvia ad un sito che ha pubblicato foto senza autorizzazione non costituisce una violazione del diritto d’autore. E’ questo il parere espresso dall’avvocato generale Melchior Wathelet, nel merito della controversia sorta tra Sanoma, editrice della rivista Playboy, e la Gs Media. Un sito internet gestito da quest’ultima, GeenStijl, ha pubblicato un link che rimandava ad un sito australiano in cui foto di proprietà della casa editrice erano messe a disposizione del pubblico, senza il consenso della Sanoma.
Le foto in questione riguardavano un servizio fotografico della soubrette Britt Dekker (personaggio televisivo dei Paesi Bassi), ordinato da Sanoma. La casa editrice ha intimato la Gs Media di rimuovere il collegamento ipertestuale, ma quella si è rifiutata. Si è quindi rivolta al sito australiano, che ha invece soppresso le foto. GeenStijl ha allora pubblicato un nuovo link verso un altro sito con il materiale. Dopo che anche quest’ultimo sito ha acconsentito alla richiesta di Sanoma di sopprimere le foto, gli internauti che visitavano il forum della GeenStijl sono riusciti ad inserire nuovi collegamenti che rinviavano ad altri siti in cui le immagini potevano essere consultate. La Sanoma ha quindi accusato la Gs Media di aver violato il diritto d’autore e la Corte di cassazione dei Paesi Bassi ha deciso di interpellare la Corte di giustizia europea in proposito.
Una direttiva dell’Unione europea stabilisce che qualsiasi atto di comunicazione di un’opera al pubblico (cioè la pubblicazione) deve essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore. In questo caso però le foto erano reperibili anche prima che la Gs Media pubblicasse il collegamento ipertestuale, sebbene non fossero facili da trovare. Il link ha così avuto un ruolo principalmente semplificatore nella ricerca. L’avvocato generale ha riconosciuto la funzione dei link nel facilitare il reperimento di altri siti e di opere protette disponibili su questi ultimi, ma i collegamenti ipertestuali che conducono, anche direttamente, a questo genere di materiale non lo “mettono a disposizione” di un pubblico, dato che è già liberamente accessibile su un altro sito.
Secondo l’avvocato generale quindi, in linea di principio, gli internauti non conoscono e non hanno a disposizione i mezzi per verificare se la pubblicazione iniziale di un’opera protetta, liberamente accessibile su Internet, sia avvenuta con o senza il consenso del titolare del diritto d’autore. Se gli chi naviga in internet fosse sempre esposto al rischio di essere accusato di violazione dei diritti d’autore ogni volta che decide di mettere a disposizione un link verso opere liberamente accessibili su altri siti, tutti sarebbero molto più restii a farlo, a scapito del buon funzionamento e dell’architettura stessa di Internet, nonché dello sviluppo della società dell’informazione. Le conclusioni espresse dall’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia nella sua decisione finale, ma il più delle volte vengono accettate.