Chissà come l’hanno presa alla Farnesina. Le procedure di infrazione che la Commissione europea apre ai danni dell’Italia (che secondo le ultime informazione della fine dello scorso anno sono in totale 69, più di ogni altro paese: 18 per mancato recepimento di direttive e 51 per errata applicazione) sono uno dei segreti meglio custoditi dalla diplomazia nazionale a Bruxelles. L’esecutivo le comunica solo in circostanze particolari, se è davvero indispensabile, per il resto tendono a rimanere sotto traccia. Da dicembre le cose sono cambiate, anche se non risulta ancora che – nel caos italico e politico – gli effetti si siano visti. La legge 234 del 2013 stabilisce che la rappresentanza permanente italiano presso l’Ue, ovvero l’ambasciata presso l’Unione, deve informare le Camere di ogni nuova azione aperta sull’Italia. Venti giorni per cedere a Senato e Montecitorio le carte. Attualmente, ad eccezione di quelle poche che la Commissione ritiene “notiziabili”, le procedure non vengono annunciate. La rappresentanza le manda ai ministeri degli Esteri e delle Politiche europee informano selettivamente i ministri. Adesso devono coinvolgere anche i parlamentari. Si rompe l’anello della comunicazione riservata fra Esteri e Politiche comunitarie. L’informazione è un tesoro. E quando si perde un segreto, si perde un poco di potere.
Ecco l’articolo anti-segreti della legge:
Art. 15 Controllo parlamentare sulle procedure d’infrazione riguardanti l’Italia
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l’avvio di una procedura d’infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d’infrazione di cui al primo periodo.
2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l’inadempimento o la violazione contestati con la procedura d’infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d’infrazione basate sull’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea…