I passeggeri che per arrivare a destinazione hanno piú voli e diversi scali hanno diritto al rimborso solo in caso di un ritardo di almeno tre ore rispetto alla destinazione finale. Non possono chiedere indinnizzi economici in caso di ritardi intermedi, perché fa fede solo il punto di arrivo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da un cittadino tedesco arrivato in ritardo a destionazione per aver perso una coincidenza. Il caso in questione riguarda un passeggero in volo da Brema (Germania) ad Asunción (Paraguay), un volo inter-continentale effettuato da Air France con due scali intermedi, Parigi (Francia) e San Paolo (Brasile). Il volo peró é partito con due ore di ritardo, impedendo di prendere le coincidenze e l’arrivo a destinazione ed Air France é stata condannata a pagare 600 euro al cliente. La compagnia di bandiera francese ha peró fatto ricorso alla Corte suprema tedesca per chiedere se i passeggeri abbiano il diritto di risarcimento per ritardi alla partenza, e l’Alta corte tedesca si é a sua volta rivolta alla Corte di giustizia europea. Il pronunciamento dell’organismo di Lussemburgo ha stabilito che i passeggeri di un volo con una o più coincidenze hanno diritto a compensazione pecuniaria “qualora il loro volo raggiunga la destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore”. Per l’organo giudicante il fatto che nel caso in questione il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione europea (tre ore, ndr) “non incide sul diritto a compensazione pecuniaria”. Come spiega l’organismo nella sua motivazione, siccome “il disagio si concretizza, per quanto riguarda i voli ritardati, all’arrivo alla destinazione finale, il ritardo dev’essere valutato rispetto all’orario di arrivo previsto a tale destinazione”. La corte di giustizia europea ribadisce quindi il principio della non responsabiltá delle compagnie aeree – e quindi della loro non punibilitá – in caso queste dimostrino che il ritardo prolungato è dovuto a “circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare”.
R.G.