Bruxelles – Il 27 maggio 2008 la sig.ra Froukje Faber ha acquistato presso un’autorimessa un’automobile usata. Il 26 settembre 2008 il veicolo ha preso fuoco ed è rimasto completamente distrutto. Non ha potuto però essere effettuata una perizia sulle cause dell’incendio del veicolo in quanto quest’ultimo è stato demolito poco dopo l’incidente e prima che si aprisse una causa giudiziaria da parte della signora contro il rivenditore.
La questione è arrivata alla Corte di giustizia europea, che oggi ha stabilito che “qualora il difetto di conformità si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene”, la normativa europea (direttiva 1999/44) esime il consumatore dal dover provare che esiste un difetto, “prevedendo che si presuma che il difetto esistesse al momento della consegna”. Per usufruire di tale alleggerimento dell’onere probatorio, il consumatore deve tuttavia produrre la prova di determinati fatti. “In primo luogo dice la Corte -, deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest’ultimo o, ancora, è inidoneo all’uso che ci si attende abitualmente per questo genere di bene”. Il consumatore , però, “è tenuto a dimostrare solamente l’esistenza del difetto, non è tenuto a provarne la causa né a dimostrare che la sua origine è imputabile al venditore”. In secondo luogo, ovviamente, il consumatore deve provare che il difetto di conformità si è manifestato, “ossia si è palesato concretamente”, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene.
Una volta dimostrati tali fatti, dice la Corte, “il consumatore è dispensato dall’obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva alla data della consegna del bene. Il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di sei mesi, consente di supporre che, per quanto si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, esso era già presente, ‘allo stato embrionale’, nel bene al momento della consegna”.
Grava allora sul venditore l’obbligo di produrre, se è il caso, “la prova che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna del bene, dimostrando che tale difetto trova la propria origine o la sua causa in un atto o in un’omissione successiva a tale consegna”.