Bruxelles – Un rifugiato minore non accompagnato ha diritto al ricongiungimento familiare con i genitori anche se è diventato maggiorenne nel corso della procedura. La Corte di giustizia dell’UE stabilisce una volta di più, con sentenza, l’interpretazione delle regole in materia di asilo. I giudici di Lussemburgo integrano quel filone giurisprudenziale che riconosce il diritto della famiglia e la tutela dei ragazzi.
La Corte, nel caso di specie, riguardante un cittadino siriano, ricorda che la direttiva sul ricongiungimento familiare riconosce una specifica protezione per i rifugiati. Data la loro particolare vulnerabilità, essa favorisce specificamente i rifugiati minori non accompagnati concedendo loro il diritto al ricongiungimento familiare con i genitori. “Tale diritto non può essere subordinato alla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda“, sottolineano i giudici di Lussemburgo. Di conseguenza, “la domanda non può essere respinta per il motivo che il rifugiato non è più minorenne alla data della decisione su detta domanda”.
La Corte riconosce inoltre la condizione di fragilità economica del rifugiato. “Non si può esigere” dal rifugiato minorenne di un’assicurazione contro le malattie nonché di risorse sufficienti. “È praticamente impossibile per un rifugiato minore non accompagnato soddisfare tali condizioni” e dunque il ricongiungimento con i familiari diventa un motivo ulteriore di tutela.