Bruxelles – EasyJet e Volotea, i ricorsi sono validi. Il Tribunale europeo è incorso in errori nel dare ragione alla Commissione europea e alla contestazione degli aiuti concessi dalla Regione autonoma della Sardegna. La Corte di giustizia dell’Ue invalida l’impianto accusatorio dell’esecutivo comunitario condotto fin qui. Nel 2010 una legge regionale aveva autorizzato la spesa di 19,7 milioni di euro per l’anno 2010 e di 24,5 milioni di euro l’anno dal 2011 al 2013 per il finanziamento degli aeroporti di Cagliari-Elmas e Olbia al fine di potenziare e sviluppare il trasporto aereo locale. Aiuti che, secondo la Commissione europea, però, hanno finito per avvantaggiare non tanto le compagnie di gestione degli scali quanto le compagnie aeree.
La Commissione europea ha sollevato il caso dinanzi ai giudici di Lussemburgo nel 2016, chiedendo il recupero delle somme elargite dalle autorità locali. Nel 2020, con sentenza, il Tribunale dell’Ue ha respinto i ricorsi di EasyJet e Volotea, riconoscendo le ragioni dell’esecutivo comunitario. Adesso però la Corte si esprime in altro modo. “Il Tribunale non ha verificato” se la Commissione avesse adempiuto, nella sua decisione, l’obbligo di stabilire se i contratti di prestazione di servizi stipulati tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree costituissero normali operazioni di mercato.
Inoltre, secondo i giudici della Corte, “il Tribunale è incorso in errori di diritto” nel ritenere che Volotea e EasyJet dovessero essere considerate beneficiarie di un vantaggio, visto che la remunerazione versata ai due vettori in ragione dei stipulati con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia “non
costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione”.
Nella sentenza della Corte si punta anche il dito sull’operato della Commissione e dei servizi antitrust. Si ritiene che anche la Commissione “è anch’essa, incorsa in errori di diritto” ravvisando l’esistenza di un vantaggio sulla base di considerazioni giuridiche e fattuali “inidonee a fondare una siffatta valutazione”. Le compagnie dunque non dovranno restituire le somme erogate con legge regionale.