Bruxelles – Un divorzio davanti ad un ufficiale dello stato civile delegato a queste procedure (e non dunque davanti ad un magistrato) è valido in ogni stato dell’Unione europea. Lo stabilisce oggi una sentenza della Corte di Giustizia Ue.
Nel 2013, TB, di nazionalità tedesca e italiana, e RD, di nazionalità italiana, si sono sposati in Germania. Nel 2018, a
seguito di un procedimento di divorzio extragiudiziale ai sensi del diritto italiano, essi hanno ottenuto un certificato
di divorzio rilasciato dall’ufficiale dello stato civile italiano.
I servizi dello stato civile tedeschi però hanno rifiutato la trascrizione del divorzio con la motivazione che esso non era
stato previamente riconosciuto dall’autorità giudiziaria tedesca competente.
Investita della controversia, la Corte federale di giustizia tedesca ha portato la questione davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione, la quale con una sentenza dichiara che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro di origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una “decisione” ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.
La Corte precisa, anzitutto, che, in materia di divorzio, la nozione di “decisione” contenuta in tale regolamento
comprende qualsiasi decisione di divorzio emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale,
purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità
extragiudiziali. Pertanto, “qualsiasi decisione emessa dalle autorità extragiudiziali competenti in materia di divorzio
in uno Stato membro deve essere riconosciuta automaticamente, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal
citato regolamento”.
Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte rileva che, in quanto autorità legalmente costituita, l’ufficiale dello
stato civile italiano è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante, registrando per
iscritto l’accordo di divorzio redatto dai coniugi dopo aver effettuato un esame. Esso “si sincera infatti del
carattere valido, libero e informato del consenso dei coniugi a divorziare e verifica altresì il contenuto
dell’accordo di divorzio alla luce delle disposizioni giuridiche in vigore, assicurandosi che l’accordo riguardi
unicamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l’esclusione di qualsiasi
trasferimento patrimoniale o del coinvolgimento di figli che non siano maggiorenni ed economicamente
autosufficienti”.
La Corte conclude che si tratta quindi effettivamente di una “decisione” ai sensi del regolamento
Bruxelles II bis, che deve essere automaticamente riconosciuta dai servizi dello stato civile tedeschi.