Roma – L’impegno a pagare del essere espresso chiaramente proprio sul pulsante premendo il quale il consumatore sarà poi vincolato all’esborso. Non basta dunque un “prenota ora” per impegnarci a pagare, ma su quel pulsante virtuale deve esserci scritto qualcosa che indubbiamente significhi “paga ora”.
Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, nata da una causa a proposito di una prenotazione alberghiera in Germania. La Corte, spiega una nota, ricorda che “secondo la direttiva 2011/83 , quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare”.
Per quanto riguarda quest’ultimo obbligo, dalla direttiva, sostengono i magistrati europei, “emerge che il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare”. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che si usi “qualsiasi formulazione corrispondente, a condizione che quest’ultima sia inequivocabile quanto al sorgere di tale obbligo”.
Se uno Stato non fornisce esempi precisi di formulazioni, “i professionisti – sentenzia la corte – sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché da tale dicitura risulti inequivocabilmente che il consumatore è vincolato all’obbligo di pagare non appena attivi il pulsante di inoltro di un ordine o la funzione analoga”.
La Corte aggiunge che risulta altrettanto chiaramente dal tenore letterale della direttiva che “è il pulsante o la funzione analoga che deve contenere una simile formulazione”, di modo che solo la dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto l’obbligo di garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare.