Eni SpA ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno – marchi, disegni, modelli) che ha accolto l’opposizione di Emi (IP) Ltd. (titolare del marchio comunitario denominativo EMI registrato nel 2006 e del marchio comunitario figurativo EMI registrato nel 2008) alla registrazione, da parte di ENI SpA, del marchio denominativo ENI per prodotti e servizi delle classi 25 dell’accordo di Nizza del 1957 (vestiti calzature, cappelleria).
L’UAMI, nel 2011, aveva respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo ENI per prodotti e servizi delle classi 25 dell’accordo di Nizza del 1957 (vestiti calzature, cappelleria e vendita al dettaglio degli stessi). Aveva invece autorizzato la registrazione per alcuni della classe 35 (raggruppamento, per terzi, di un ventaglio di prodotti per permettere ai clienti di visualizzare ed acquistare facilmente vestiti, calzature e cappelleria).
Il Tribunale, nella sua sentenza odierna, considera che la decisione della commissione di ricorso UAMI, che ha concluso per la somiglianza dei prodotti e servizi in causa, è corretta.
Infatti, per il grande pubblico dell’UE, i segni sono del tutto privi di significato concettuale, mentre presentano somiglianza visuale e fonetica; d’altra parte il servizio indicato dal marchio anteriore e i prodotti relativi al marchio richiesto sono simili. Ne deriva un rischio di confusione, e il Tribunale respinge pertanto il ricorso di ENI SpA.