Bruxelles – La Commissione Juncker ha violato le regole comuni sulle emissioni dei gas di scarico delle automobili, “modificando illegalmente” parametri, valori e limiti unilateralmente quando invece “soltanto gli autori del regolamento sull’omologazione, ossia il Parlamento e il Consiglio, erano legittimati a modificare i limiti delle emissioni, mentre la Commissione è priva di una competenza al riguardo”.
Per l’esecutivo comunitario si profila il rischio di una sentenza dalle forti ripercussioni politiche. Se le conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek dovessero essere approvate dalla Corte di giustizia dell’Ue, ci si ritroverebbe ad avere i guardiani di trattati e regole in violazione del proprio ruolo e del proprio mandato.
Le conclusioni di Bobek, legate al dossier molto tecnico dello scandalo dieselgate e delle emissioni di azoto e anidride carbonica falsate dalla case produttrici, in particolare la tedesca Volkswagen, rischiano di provocare un terremoto politico.
Tutto ha origine nel 2016, quando in risposta allo scandalo “dieselgate“, la Commissione ha introdotto una procedura di prova delle emissioni in condizioni reali di guida (Real Driving Emissions, o RDE secondo la sigla inglese usata), ad integrazione della precedente procedura di laboratorio, al fine di dare risposta alla constatazione che tale ultima procedura non riflette il livello effettivo delle emissioni inquinanti in condizioni reali di guida. In tale contesto, la Commissione ha adottato un regolamento di modifica, che fissa i limiti delle emissioni di ossidi di azoto per veicoli passeggeri e commerciali leggeri da non superare durante le nuove prove RDE.
Ora, è vero che il Parlamento europeo ha chiesto maggiori poteri di controllo per la Commissione alla luce dell’accaduto, ma secondo l’avvocato generale il team Juncker si è spinto oltre. I limiti sulle emissioni di azoto previsti dal regolamento sull’omologazione costituiscano “un elemento essenziale di tale normativa”, adottata da Parlamento e Consiglio. Proprio per la natura essenziale degli elementi modificati, e per l’accordo inter-istituzionale dietro quegli elementi normativi, “soltanto Parlamento e Consiglio erano legittimati a modificare i limiti delle emissioni”.