Bruxelles – Le norme italiane che nel 2014 hanno tagliato in maniera retroattiva gli incentivi agli impianti fotovoltaici – il cosiddetto decreto spalma-incentivi – non sono in contrasto con il diritto europeo. Lo ha stabilito oggi (15 aprile) la Corte di giustizia dell’UE con una sentenza che pone fine alla querelle giudiziaria sollevata da alcune imprese elettrotecniche ed elettroniche rappresentate dalla Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) nelle cause riunite C-798/18 e C-799/18 , in cui avevano contestato la legittimità della norma di fronte al Tar del Lazio.
Nella sentenza si legge che in base alla direttiva europea sulle rinnovabili, “gli Stati membri hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di adottare degli incentivi per il fotovoltaico. Pertanto, purché siano rispettati i principii generali del diritto dell’Unione” la direttiva “non si oppone alla modifica in senso peggiorativo di un regime di incentivi precedentemente introdotto”. Il che significa che il fatto di aver ridotto gli incentivi in maniera retroattiva non crea un contrasto con le norme europee. Tra il 2003 e il 2014, alcuni imprenditori, gestori di impianti fotovoltaici in Italia, hanno concluso con il Gestore dei Servizi Energetici, il GSE, alcune convenzioni che prevedevano incentivi per la produzione di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici.
Nel 2018, molti di questi imprenditori, alcuni rappresentati dalla Anie, si sono rivolti al TAR del Lazio chiedendo l’annullamento della normativa italiana del 2014 che in sostanza, ridotto gli incentivi (o differito il pagamento degli stessi) per il settore fotovoltaico, incidendo negativamente sulle convenzioni che erano ancora in corso. Il TAR Lazio – spiega la Corte in una nota – ha chiesto alla Corte di Giustizia se il diritto dell’Unione si opponga ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi. E così non è. La Corte sottolinea inoltre che nelle convenzioni stipulate con i gestori di impianti fotovoltaici, il GSE si era riservato la possibilità di “modificare unilateralmente il contenuto di dette convenzioni per poter tener conto dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento: ciò indicava chiaramente che gli incentivi potevano essere adeguati, o addirittura soppressi, in forza, appunto, di modifiche legislative”.