Bruxelles – In caso di uno sciopero indetto dai propri dipendenti e organizzato nel rispetto delle norme nazionali una compagnia aerea deve sempre rimborsare i clienti che hanno subito l’annullamento o un ritardo importante del loro volo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in seguito al ricorso presentato in Svezia da Airhelp (azienda che si occupa della tutela dei diritti dei passeggeri aerei) per uno sciopero di sette giorni annunciato dal sindacato dei piloti della compagnia di bandiera scandinava SAS.
Interrogata da un tribunale di prima istanza svedese la Corte europea ha affermato che il caso specifico non rientra nella fattispecie di “circostanza straordinaria” che esonera una compagnia aerea dall0indennizzare i clienti rimasti a terra. Secondo il regolamento che fissa delle regole comuni nell’UE in caso di volo cancellato (il regolamento 261/2004) è “circostanza straordinaria” la situazione che, come si legge nella sentenza della Corte “non è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia” e che “sfugge al suo effettivo controllo”.
Lo sciopero dei piloti della SAS invece, organizzato per richiedere un aumento salariale e una maggiore certezza nelle condizioni di lavoro, nasce da circostanze strettamente legate al normale esercizio dell’attività aziendale perché relative ai rapporti della compagnia con i suoi dipendenti (le origini del problema sono dunque interne, spiega la Corte). La questione, continua il giudice di Lussemburgo, non si può dire neanche fuori dal controllo della società, perché lo sciopero, oltre ad essere un diritto fondamentale previsto dalla legge e ad essere richiamato dai contratti collettivi applicati dalla SAS ai suoi piloti, è stato preannunciato con il tempo di preavviso minimo richiesto dalla legge per permettere alla compagnia di prepararsi e attenuarne le conseguenze. I clienti danneggiati, dunque, hanno diritto al rimborso.