Il divieto della Severino vale anche per le europee e Bruxelles, anche volendo, non potrebbe cambiare le cose. La battuta al vetriolo di Juncker
Silvio Berlusconi potrà candidarsi alle prossime elezioni europee? “Le regole dell’Ue son molto chiare” si è limitata a rispondere la commissaria alla Giustizia, Viviane Reding (compagna di partito europeo dell’ex premier italiano, il Ppe), a chi le chiedeva se sarà possibile per il leader di Forza Italia di partecipare alla competizione elettorale nonostante la sua condanna definitiva per frode fiscale. Una maniera per dire che no, non sarà possibile, in quanto l’incandidabilità prevista dalla legge Severino vale per tutte le elezioni e Bruxelles, anche se volesse, non avrebbe alcun potere per andare contro al normativa nazionale.
Nel Partito popolare europeo Berlusconi non sembra trovare una sponda. Anche il candidato alla presidenza della Commissione Ue, il lussemburghese Jean Claude Juncker, ex premier ed ex presidente dell’Eurogruppo, lo scorso dicembre rispose con una battuta al vetriolo, a chi gli chiedeva cosa pensasse dell’assenza di Silvio Berlusconi al vertice del Partito popolare europeo, che si svolgeva al castello di Meise a Bruxelles. “Nessuno mi ha informato del motivo per cui non e venuto” ha dichiarato ai giornalisti, e a chi gli spiegava che i giudici di Milano non gli avevano concesso il “nulla osta” per ottenere il passaporto e partecipare al summit disse: “Non lo sapevo. Mi ricordo di lui quando aveva il passaporto”.
L’unica possibilità, piuttosto fantasiosa ma comunque reale, per Berlusconi di candidarsi alle europee sarebbe quella di prendere la cittadinanza di un altro Stato membro. Cittadinanza però, non residenza. Questo perché sul punto la direttiva europea 93/109/CE relativa alle “modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini”, è chiara e dice che “ogni cittadino dell’Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d’origine, è escluso dall’esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo”. Al punto 2 l’articolo 6 precisa che “la candidatura di ogni cittadino dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l’attestato di cui all’articolo 10, paragrafo 2”. E l’articolo 10, paragrafo 2 spiega chiaramente: “Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all’atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato d’origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto”.
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