Bruxelles – La Corte di giustizia dell’Unione ha stabilito che è diritto del passeggero di un volo cancellato o che ha subito un ritardo prolungato esigere il pagamento del rimborso pecuniario previsto dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza. Il rifiuto del pagamento da parte della compagnia aerea o dell’agenzia di viaggio sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo e violerebbe il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati.
La sentenza C-356/19 della Corte Ue del 3 settembre 2020 è arrivata dopo il rinvio da parte del Tribunale polacco sul caso di una donna che avrebbe avuto diritto a un rimborso di 1.698,64 zloty polacchi (PLN), equivalenti a 400 euro, per il ritardo di oltre tre ore del suo volo. La compagnia di viaggio Travel Service ha chiesto il rigetto della domanda, motivandolo con il fatto che questa domanda era stata espressa in una valuta errata secondo il diritto nazionale, cioè in PLN e non in euro.