Bruxelles – La Commissione europea ha adottato un secondo emendamento (il primo fu del 3 aprile) per estendere il campo di applicazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Questa modifica tende a evitare che si realizzino situazioni di concorrenza sfavorevoli per alcuni Stati.
Sulla base di queste regole orizzontali e in stretta collaborazione con gli Stati membri, spiega una nota, la Commissione ha finora approvato circa 1,9 trilioni di euro stimati in aiuti di Stato all’economia dell’UE, per fornire liquidità urgentemente necessaria alle imprese, e tutelare i posti di lavoro, consentire ricerca e sviluppo e garantire la fornitura di prodotti per combattere l’epidemia di coronavirus. Il secondo emendamento integra i tipi di misure già contemplate dal quadro temporaneo e dalle norme esistenti in materia di aiuti di Stato, stabilendo criteri in base ai quali gli Stati membri possono fornire ricapitalizzazioni e debito subordinato alle imprese bisognose, tutelando al contempo le condizioni di parità nell’UE.
Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha spiegato che “le nostre regole ora consentono supporto attraverso il debito subordinato. Con l’evolversi della crisi, molte aziende avranno anche bisogno di capitali per rimanere a galla. Se gli Stati membri decidessero di intervenire, applicheremo le norme odierne per garantire che i contribuenti siano sufficientemente remunerati e che il loro sostegno sia accompagnato da vincoli, tra cui un divieto di dividendi, pagamenti di bonus e ulteriori misure per limitare le distorsioni della concorrenza”. La commissaria sottolinea anche che “per la trasparenza pubblica, le grandi aziende devono anche riferire sull’uso degli aiuti ricevuti e sull’osservanza delle loro responsabilità legate alle transizioni verdi e digitali. Perché dobbiamo difendere i valori europei e la necessità di condizioni di parità per poter riprenderci fortemente da questa crisi”.
Ribadendo la necessità di investire nel quadro del Green deal e del digitale, Vestager assicura che questo “è nell’interesse di tutta l’Europa: assicurarsi che questa crisi simmetrica globale non si trasformi in uno shock asimmetrico a scapito degli Stati membri con minori possibilità di aiutare la loro industria e la competitività dell’UE nel suo complesso”.
Aiuto alla ricapitalizzazione delle imprese
Queste modifiche mirano dunque a consentire interventi pubblici ben mirati sotto forma di aiuti per la ricapitalizzazione a quelle società non finanziarie bisognose, per contribuire a ridurre il rischio per l’economia dell’UE nel suo insieme.
Allo stesso tempo, il quadro temporaneo stabilisce una serie di garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Inoltre, gli Stati membri sono liberi di progettare misure nazionali in linea con obiettivi politici aggiuntivi, come consentire ulteriormente la trasformazione verde e digitale delle loro economie o prevenire frodi, evasione fiscale o elusione fiscale aggressiva.
In breve, le regole sono:
- l’aiuto alla ricapitalizzazione dovrebbe essere concesso solo se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Deve inoltre essere nell’interesse comune intervenire, ad esempio per evitare le difficoltà sociali e il fallimento del mercato a causa della significativa perdita di posti di lavoro, l’uscita di un’azienda innovativa o di rilevanza sistemica o il rischio di interruzione di un servizio importante. Infine, l’aiuto deve limitarsi a consentire la redditività della società e non dovrebbe andare oltre il ripristino della struttura del capitale del beneficiario prima dell’epidemia di coronavirus.
- lo Stato deve essere sufficientemente remunerato per i rischi che assume attraverso l’aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari ad acquistare le azioni acquistate dallo Stato utilizzando aiuti di Stato per garantire la natura temporanea dell’intervento dello Stato.
- i beneficiari e gli Stati membri sono tenuti a sviluppare una strategia di uscita, in particolare per quanto riguarda le grandi società che hanno ricevuto aiuti di ricapitalizzazione significativi dallo Stato. Se sei anni dopo l’aiuto alla ricapitalizzazione a società quotate in borsa, o fino a sette anni per altre società, l’uscita dello Stato è in dubbio, un piano di ristrutturazione per il beneficiario dovrà essere notificato alla Commissione.
- fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito, i beneficiari sono soggetti a divieti di dividendi e riacquisto di azioni. Inoltre, fino a quando non viene riscattato almeno il 75% della ricapitalizzazione, viene applicata una rigorosa limitazione della remunerazione della loro gestione, incluso un divieto di pagamento di bonus. Tali condizioni mirano inoltre a incentivare i beneficiari e i loro proprietari ad acquistare le azioni di proprietà dello Stato non appena la situazione economica lo consenta.
- per garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente dell’aiuto di ricapitalizzazione da parte dello Stato a scapito della concorrenza leale nel mercato unico, non possono utilizzare l’aiuto per sostenere le attività economiche delle società integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. Inoltre, fino al riscatto di almeno il 75% della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è in linea di principio impedito di acquisire una partecipazione superiore a 10 % di concorrenti o altri operatori nella stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.
La modifica del quadro temporaneo introduce inoltre la possibilità per gli Stati membri di sostenere le imprese che affrontano difficoltà finanziarie a causa dell’epidemia di coronavirus fornendo debito subordinato alle imprese a condizioni favorevoli. Il quadro temporaneo modificato sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.