Bruxelles – La Commissione europea vorrebbe “comprendere meglio lo scopo” degli alleggerimenti regolatori previsti dalle norme italiane in caso di aggregazione volontaria delle reti in fibra. E’ quanto richiede una lettera inviata da Bruxelles al governo italiano (e che Eunews ha potuto leggere) in merito ad alcune norme del Codice delle comunicazioni elettroniche. Insomma, nell’esecutivo europeo si temono effetti distorsivi rispetto alla Direttiva del 2018 che introduce il Codice europeo delle comunicazioni.
L’Italia dovrà spiegare, perché al momento solo spiegazioni si chiedono, i contenuti dell’articolo 50-ter che definisce, sintetizzano dalla Commissione, una situazione in cui vi è un trasferimento di beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori, tale trasferimento è finalizzato al raggiungimento di un’aggregazione volontaria di tali beni e questi ultimi verranno trasferiti in capo ad un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati.
Dalla Commissione si vuol sapere “come la diversa terminologia utilizzata garantirà che l’articolo 50-ter riguardi esclusivamente le imprese wholesale-only di cui all’articolo 80, paragrafo 1, EECC, affinché queste ultime possano beneficiare dal regime agevolato prescritto nella disposizione”.
Il problema è legato anche al ruolo dell’AGCOM, l’Autorità per le comunicazioni, che dovrebbe garantire “adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito tenendo conto di una serie di elementi esplicitamente elencati quali i costi storici, la forza lavoro esistente e le migliori pratiche in altri settori”. A Bruxelles si teme che possa essere messa in discussione l’indipendenza dell’Autorità “da istruzioni legislative” e dunque si chiedono chiarimenti su come “l’articolo 50-ter assicura che l’AGCOM sia in grado di svolgere un’analisi di mercato caso per caso prima di definire e imporre eventuali e appropriati obblighi, compresi obblighi di controllo dei prezzi, senza che ciò sia predeterminato dalla legislazione nazionale in un modo che vada oltre quanto previsto dalle norme UE attuali e future”.