Bruxelles – Le scuole guida devono pagare l’Iva. Il servizio che offrono per il rilascio delle patenti per auto (B) e camion (C1) non è un insegnamento scolastico o universitario, e per questo motivo non si può applicare l’esenzione del pagamento dell’imposta. A stabilirlo la Corte di giustizia europea, che con sentenza chiarisce proprio la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi della direttiva sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Per poter godere di esenzione fiscale, spiegano i giudici di Lussemburgo, occorre fornire un “sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze”, riferito ad “un insieme ampio e diversificato di materie” a cui si deve seguire l’approfondimento, e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in questione.
Lo studio per poter guidare “non equivale, di per sé, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie”. Dunque si paghino le tasse.
La patente B consente di guidare ogni tipo di normale autovettura. Mentre la patente di categoria C1 permette di condurre tutti i mezzi adibiti al trasporto di cose con una massa compresa tra le 3,5 e le 7,5 tonnellate, anche trainando un rimorchio leggero con una massa totale non superiore ai 750 kg.