Bruxelles – Riconoscere i diplomi e abilitazioni professionali conseguiti contemporaneamente in un altro Stato membro è possibile e dunque va fatto, anche se la propria legislazione nazionale di per sè non lo consente. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue, chiarendo che i titoli universitari conseguiti seguendo più corsi di laurea allo stesso tempo “devono” essere accettati “in modo automatico in tutti gli Stati membri”, quando ci siano le condizioni minime di formazione stabilite dal diritto dell’Unione.
I giudici di Lussemburgo ricordano che la direttiva del 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, purché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione “non siano inferiori” a quelli della formazione continua a tempo pieno. Inoltra la stessa normativa non impedisce agli Stati di autorizzare la simultanea iscrizione a più formazioni.
La precisazione della Corte Ue si è resa necessaria per via di un caso ‘made in Italy’. Un cittadino italiano ha seguito due corsi di studi all’università Innsbruck, in Austria, ottenendo prima i titoli per poter esercitare la professione di dentista, poi quella di medico chirurgo. Il ministero della Sanità ha riconosciuto solo il primo dei due titoli, ritenendo che il secondo non potesse essere stato preso con frequenza a tempo pieno, visto il contemporaneo svolgimento dei corsi da dentista.
Ora, se come nel caso in questione tra il sistema universitario austriaco e la legislazione italiana sussistono discrepanze, è il sistema italiano che deve adeguarsi, poiché i titoli conseguiti in Austria, anche se contemporaneamente e quindi forse non proprio a tempo pieno, sono comunque ottenuti legalmente ai sensi delle leggi vigenti. Avendo valore legale, insomma, devono essere riconosciuti. Come chiariscono i giudici, spetta aIlo Stato membro in cui il titolo è stato rilasciato vigilare sul rispetto delle condizioni di durata, livello e qualità di formazione.