Bruxelles – Chi tiene un’automobile, non ritirata dalla circolazione e funzionante, su un terreno privato è obbligato ad assicurala per la responsabilità civile, anche se non la utilizza.
Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Ue (Sentenza nella causa C-80/17) affermando che un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, deve essere coperto da un’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato.
Inoltre, hanno stabilito i magistrati europei, gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto questo obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand’anche essa non sia civilmente responsabile di un eventuale incidente causato da quel veicolo.
La questione parte dal Portogallo, dove una signora aveva deciso di non usare più la sua auto e l’aveva lasciata nel suo cortile, senza assicurazione, ma senza procedere alla cancellazione dal Pubblico registro e mantenendola funzionante. La vicenda, tragica, è stata che il figlio ha preso l’auto a sua insaputa e ha causato un incidente nel quale sono morti lui e altri due ragazzi. L’organismo portoghese di Garanzia automobilistica, la cui creazione dipende da una direttiva Ue, in mancanza di una copertura assicurativa per responsabilità civile dell’auto ha indennizzato gli aventi diritto, e poi si è rivalso sulla proprietaria del mezzo, che è stata condannata a pagare, anche se non responsabile direttamente del sinistro.
La decisione della Corte si basa sulla prima direttiva relativa all’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli (72/166/Cee) che dispone che la responsabilità civile relativa alla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente sul territorio degli Stati membri deve essere coperta da assicurazione e sulla seconda direttiva relativa all’assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli (84/5/Cee) che prevede la creazione di un organismo avente lo scopo di indennizzare i danni alle persone o alle cose causati in particolare da un veicolo per il quale l’obbligo assicurativo non è stato adempiuto. Gli Stati membri possono poi disciplinare i ricorsi tra tale organismo e il responsabile del sinistro e altri assicuratori o organismi di sicurezza sociale tenuti a indennizzare le vittime.