Bruxelles – Oggi la Commissione ha inviato a Meta una richiesta di informazioni (Rfi) ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). A seguito della cessazione di CrowdTangle il 14 agosto 2024, la Commissione chiede a Meta di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per rispettare l’obbligo di fornire ai ricercatori l’accesso ai dati pubblicamente accessibili sull’interfaccia online di Facebook e Instagram, come richiesto dal Dsa, e sui suoi piani per aggiornare le funzionalità di monitoraggio delle elezioni e del dibattito civico. In particolare, la Commissione chiede informazioni sulla libreria di contenuti e sull’interfaccia di programmazione delle applicazioni (Api) di Meta, compresi i criteri di ammissibilità, la procedura di richiesta, i dati a cui è possibile accedere e le funzionalità.
Il 30 aprile 2024, la Commissione ha avviato un procedimento formale contro Meta ai sensi della Dsa, che è tuttora in corso. Una delle contestazioni riguardava la mancata disponibilità di un efficace strumento di monitoraggio in tempo reale del dibattito civico e delle elezioni da parte di terzi, in vista delle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni nazionali, nonché le carenze di Meta nell’accesso dei ricercatori ai dati disponibili al pubblico. Per alleviare le preoccupazioni della Commissione in vista delle elezioni del Parlamento europeo, alla fine di maggio Meta ha implementato nuove funzionalità in CrowdTangle, in particolare 27 nuovi cruscotti visivi pubblici in tempo reale, uno per ogni Stato membro, per consentire a terzi di monitorare in tempo reale il discorso civico e le elezioni. Queste funzionalità sono state ora interrotte.
Meta deve fornire le informazioni richieste entro il 6 settembre 2024. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione stabilirà i passi successivi, che potrebbero includere misure provvisorie e decisioni di non conformità. La Commissione può anche accettare gli impegni assunti da Meta per porre rimedio alle questioni sollevate nel procedimento.
Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, della Dsa, la Commissione può imporre ammende per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta, la Commissione può emettere una richiesta formale tramite decisione. In questo caso, la mancata risposta entro la scadenza potrebbe comportare l’imposizione di penalità periodiche.