Bruxelles – Ordine e pagamento vanno a braccetto. Il primo implica il secondo, soprattutto su internet, per operazioni on-line. Può sembrare scontato, ma non lo è. O meglio, non lo era. Perché la Corte di giustizia europea sgombra il campo da equivoci e chiarisce che “il pulsante di inoltro dell’ordine o una funzione analoga devono indicare con chiarezza che, cliccandovi, il consumatore si sottopone ad un obbligo di pagamento“.
E’ la direttiva sui diritti dei consumatori a prevedere termini e condizioni chiari in materia di richieste di servizi. Ai sensi della normativa comunitaria, precisano i giudici di Lussemburgo, “il professionista deve informare il consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine ad un obbligo di pagamento”. Prima del pagamento vero e proprio, in sostanza, si crea un rapporto acquirente-venditore preliminare, una sorta di contratto che implica il dover mettere mano al portafogli in un secondo momento.
Qui i giudici di Lussemburgo tengono a precisare che il fatto che il pagamento sia immediato o successivo non cambia gli obblighi per il prestatore del servizio. Comunque, in ogni caso, la conferma dell’ordine deve riportare la specifica che seguirà un pagamento. Altrimenti l’utente potrà riservarsi il diritto di abbandonare la sua transazione. “Se il professionista non ha rispettato l’obbligo d’informazione ad esso incombente, il consumatore non è vincolato dall’ordine“, e il contratto viene meno.