Bruxelles – Per gli Stati membri dell’Ue presto sarà più semplice trasferire i procedimenti penali da una capitale all’altra. A nemmeno un anno dalla presentazione della proposta della Commissione Ue per combattere più efficacemente la criminalità transfrontaliera, i co-legislatori del Parlamento e del Consiglio dell’Ue hanno raggiunto nella tarda serata di ieri (6 marzo) l’intesa provvisoria sulla nuova legge per il trasferimento dei procedimenti penali, con tutta una serie di norme che ne regolano le condizioni di applicazione e che eviteranno “inutili procedimenti paralleli” nei confronti dello stesso indagato in diversi Stati membri dell’Unione.
Dopo il via libera da parte di ciascun co-legislatore al testo dell’intesa, il nuovo Regolamento contribuirà a prevenire l’impunità nei casi in cui venga rifiutata la consegna di una persona a un altro Stato membro in base a un mandato d’arresto europeo. Nel futuro prossimo le autorità di un Paese membro potranno decidere di richiedere il trasferimento del procedimento penale sulla base di un elenco di criteri comuni. Tra questi, il fatto che il reato (o la maggior parte dei suoi effetti) sia stato commesso sul territorio dello Stato membro in cui il procedimento deve essere trasferito, che uno o più indagati o imputati siano cittadini o residenti in tale Stato membro, come pure la maggior parte delle prove o dei testimoni “rilevanti”. Inoltre, devono esserci procedimenti penali in corso per lo stesso fatto nello Stato membro che ne diventerebbe responsabile e il Paese a cui è stato chiesto di accettare il trasferimento deve informare il Paese che desidera trasferirlo della sua decisione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta (con una proroga massima di 30 giorni). Un rifiuto potrebbe arrivare se “in base alla sua legislazione” per un Paese non è possibile avviare o portare avanti un procedimento penale in relazione ai fatti alla base della richiesta di trasferimento, per esempio se la condotta non costituisce un reato.
Il Regolamento prevede anche obblighi relativi ai diritti di indagati e imputati e delle vittime al momento di decidere sul trasferimento. Nello specifico, il Paese in cui si svolge l’indagine penale deve “tenere in debita considerazione” gli interessi legittimi dell’indagato o dell’imputato e della vittima, così come l’obbligo di informare dell’intenzione di trasferire il procedimento e di fornire la possibilità di esprimere un parere a riguardo. Indagati, imputati e vittime avranno diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di un Paese di accettare il trasferimento del procedimento penale, esercitandolo nel Paese in cui viene trasferito: il termine per la presentazione del ricorso non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale, con la decisione finale da prendere “senza ritardi ingiustificati” entro 60 giorni.