Bruxelles – Non c’è diritto a compensazione pecuniaria forfettaria in caso di mancata presentazione all’imbarco di un volo arrivato con un ritardo prolungato, né quando l’acquisto di un biglietto su un volo alternativo ha consentito di arrivare a destinazione con meno di tre ore di ritardo. La Corte di giustizia dell’UE torna a pronunciarsi in materia di trasporto aereo e diritto dei passeggeri, aggiungendo un altro pezzo di giurisprudenza in materia.
In punta di diritto i giudici di Lussemburgo ricordano che il regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo mira a porre rimedio alle difficoltà e ai “gravi disagi” subiti dai passeggeri in relazione a un volo. Tuttavia tali disagi, eventualmente derivanti dal fatto che, un passeggero abbia dovuto trovare autonomamente un volo alternativo, non possono essere considerati “gravi” e dunque non scatta il rimborso.
Quanto al caso del mancato imbarco, la Corte parte da una considerazione preliminare. Il diritto che riconosce al rimborso per un ritardo di almeno tre ore è legato al fatto che “si concretizza in una perdita di tempo irreversibile“. Per la Corte di giustizia dell’UE un passeggero che non si è recato all’aeroporto, non ha subito, con ogni probabilità, tale perdita di tempo. Per questo motivo non scatta il rimborso da parte della compagnia aerea