Bruxelles – Gli Stati restano liberi di stabilire regole e procedure per ottenere e riprendere la cittadinanza, ma quando questa viene negata occorre tenere conto dello status di cittadino europeo. La Corte di giustizia dell’Ue, con sentenza, chiarisce come gestire una materia di competenza nazionale con il diritto dell’Ue. Resta fermo il principio per cui la definizione delle condizioni per l’acquisto e la perdita della
cittadinanza rientra nella competenza di ciascuno Stato membro. Tuttavia, quando la perdita della cittadinanza comporta nche la perdita dello status di cittadino dell’Unione, “il diritto dell’Unione e, in
particolare, il principio di proporzionalità devono essere rispettati”.
Nella pratica vuol dire che nell’attuare l’ordinamento nazionale devono essere soddisfatte tre condizioni, perché ci sia compatibilità con le normative comunitarie. In primo luogo le persone interessate devono avere la possibilità di presentare, “entro un termine ragionevole”, una domanda di mantenimento o di riacquisto retroattivo della cittadinanza. Ciò implica che le autorità competenti devono esaminare la proporzionalità delle conseguenze della perdita di tale cittadinanza e dello status di cittadino dell’Unione sotto il profilo del diritto dell’Unione e, se del caso, concedere il mantenimento o il riacquisto retroattivo della cittadinanza.
In secondo luogo le scadenze non dovrebbero essere tassative ma flessibili. Il termine per la presentazione di una domanda per mantenimento della cittadinanza dello Stato membro dell’Ue “deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data” in cui la persona interessata compie l’età prevista per far valere il proprio diritto. Infine i giudici di Lussemburgo specificano che le autorità nazionali devono poter effettuare l’esame della situazione in occasione di una richiesta, da parte della persona interessata, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che ne attesti la cittadinanza.