Bruxelles – Se sussistono gravi ragioni di salute un mandato di arresto europeo può non essere eseguito. La Corte di giustizia dell’Ue chiarisce l’ambito di attuazione delle normative comuni, riconoscendo, a determinate condizioni, il primato della persona e delle sue condizioni. I giudici di Lussemburgo affermano il principio per cui, “quando vi siano valide ragioni, fondate su elementi oggettivi, per ritenere che la consegna di una persona ricercata rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna”.
Il pronunciamento dell’organismo di giustizia arriva a seguito di un caso che riguarda l’Italia. Il Tribunale municipale di Zara, in Croazia, ha spiccato un un mandato d’arresto europeo a carico di un cittadino comunitario residente in Italia per reati commessi in Croazia. A seguito di una perizia psichiatrica, la Corte d’appello di Milano, competente ad eseguire tale mandato d’arresto, ha constatato l’esistenza di un disturbo psicotico che richiede il proseguimento di una terapia farmacologica e psicoterapica, nonché l’esistenza di un rischio elevato di suicidio in caso di incarcerazione. Prima di eseguire il mandato si è rivolta alla Corte Ue.
Attenzione, però. E’ vero che un Paese può, in via eccezionale, non dare seguito alla richiesta di arresto europeo. Ma occorre instaurare un canale diretto. L’autorità competente all’esecuzione “deve” chiedere all’autorità giudiziaria emittente la trasmissione di “qualsiasi informazione” relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona ricercata. Se il rischio suddetto può essere escluso in virtù delle garanzie fornite dall’autorità giudiziaria emittente, allora il mandato d’arresto europeo deve essere eseguito.