Bruxelles – Il diritto dell’Unione è contrario a una normativa nazionale che stabilisce un limite massimo di età di 30 anni per la partecipazione a un concorso per l’assunzione di commissari di polizia, “qualora per tale ruolo non siano richieste capacità fisiche particolari o qualora tale limite non sia proporzionato”.
Una persona italiana, spiega una nota, non ha potuto presentare la propria candidatura nell’ambito di un concorso pubblico per l’assunzione di commissari di polizia, a motivo del superamento del limite di età di 30 anni, previsto dalla normativa nazionale come limite massimo. Il mancato candidato ha però impugnato la non ammissione al concorso e, in seguito al rigetto del ricorso in primo grado, ha proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato, che ha interrogato la Corte di Giustizia sulla compatibilità della normativa nazionale in merito con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di non discriminazione.
Il divieto di discriminazione, in particolare fondata sull’età, è consacrato dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, ed è concretizzato in materia di occupazione e lavoro dalla direttiva 2000/78.
Con la decisione di oggi, la Corte ritiene che la misura “costituisce una disparità di trattamento fondata sull’età”, ma rimette, al contempo, al giudice nazionale di verificare se questa risulti giustificata sulla base di alcune norme: “articolo 4, § 1 della direttiva 2000/78, una disparità di trattamento fondata sull’età non costituisce una discriminazione qualora questa risponda ad un’esigenza professionale essenziale e determinante, persegua un obiettivo legittimo e sia proporzionata” e “articolo 6, § 1 della direttiva 2000/78, una disparità di trattamento fondata sull’età non costituisce una discriminazione qualora questa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo connesso alla politica occupazionale, al mercato del lavoro e alla formazione professionale e qualora i mezzi per realizzare tale obiettivo siano appropriati e necessari”.
La Corte afferma che spetta al giudice del rinvio “stabilire quali siano le funzioni ordinarie effettivamente esercitate da un commissario di polizia e se esse richiedano il possesso di capacità fisiche particolari, integranti un’esigenza professionale essenziale e determinante, tale da giustificare l’introduzione di un limite massimo di età”. Difatti l’esigenza di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce un “obiettivo legittimo”.
Nel caso in cui il giudice nazionale ritenga che le funzioni esercitate dai commissari di polizia non esigano particolari capacità fisiche, “allora dovrà concludere che la normativa che fissa un limite di età per il concorso d’accesso a tale professione è contrario al diritto dell’Unione”.
Qualora, invece, il giudice nazionale ritenga che le funzioni di commissario di polizia richiedano il possesso di capacità fisiche particolari, dovrà ulteriormente verificare che il limite di età massimo di 30 anni sia proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. In particolare, il Consiglio di Stato dovrà valutare se la prova fisica eliminatoria prevista dal concorso costituisca una misura adeguata e meno vincolante rispetto alla fissazione del limite massimo di età di 30 anni. Pur rimettendo al giudice nazionale ogni valutazione di merito, la Corte afferma, sulla base di quanto risulta ai suoi atti, che il limite di età di 30 anni appare sproporzionato.
Quanto alla verifica della legittimità degli obiettivi perseguiti attraverso l’introduzione del limite di età, la Corte afferma che le esigenze legate alla formazione e alla necessità di assicurare un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, dedotte dal Governo Italiano, rientrano tra gli obiettivi di politica sociale che possono giustificare in astratto una differenziazione per età. In concreto, però, la Corte afferma di non disporre di elementi sufficienti per valutare il carattere adeguato e necessario del limite di età di 30 anni rispetto all’obiettivo della formazione. Rispetto all’altro obiettivo, considerato che il limite d’età per il pensionamento del personale della Polizia di Stato è di 61 anni, la Corte “suggerisce al giudice nazionale di considerare la fissazione del limite di età massimo di 30 anni come una misura non giustificata”.
In conclusione, secondo la Corte Ue il diritto dell’Unione è contrario a una normativa nazionale che stabilisce un limite massimo di età pari a 30 anni per la partecipazione a un concorso per l’assunzione di commissari di polizia, nella misura in cui le funzioni effettivamente esercitate dai commissari di polizia non esigano particolari capacità fisiche, o nella misura in cui tale limitazione risulti sproporzionata rispetto agli obiettivi da raggiungere. Spetta tuttavia alla giurisdizione di rinvio di valutare nel merito l’esistenza di tali circostanze.