Bruxelles – Le decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che stabiliscono la nuova sede dell’Ema (Agenzia europea del farmaco) e la sede dell’Ela (Aurorità europea per il lavoro) sono atti politici privi di effetti giuridici vincolanti, cosicché esse non possono costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue.
Il 20 novembre 2017, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno scelto la città di Amsterdam per sostituire Londra come nuovo sito destinato ad ospitare la sede dell’Ema e nel giugno 2019, hanno anche deciso che l’Ela, di nuova creazione, avrebbe avuto la propria sede a Bratislava.
L’Italia e il Comune di Milano contestano la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di stabilire la sede dell’EMA ad Amsterdam (C-59/18 e C-182/18), nonché il regolamento 2018/1718, il quale, successivamente a detta decisione, ha fissato tale sede in questa città (C‑106/19 e C‑232/19). Il Parlamento europeo contesta invece la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri di stabilire la sede dell’Ela a Bratislava (C‑743/19).
Nelle sue sentenze emesse in data odierna, la Corte, riunita in Grande Sezione, rigetta tutti i ricorsi.
La Corte esordisce ricordando che “gli atti adottati collettivamente dai rappresentanti dei governi degli Stati membri non possono essere sottoposti ad un controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione a titolo dell’articolo 263 Tfue (Trattato sul funzionanamento dell’Unione, ndr)”. Inoltre, è altresì necessario anche che “un tale atto non costituisca, in realtà, una decisione del Consiglio da questo adottata nella veste di istituzione dell’Unione”.
La Corte dichiara che l’articolo 341 Tfue non si applica alla designazione del luogo della sede di un organo o di un organismo dell’Unione come l’Ema e l’Ela.
“La competenza a decidere della fissazione del luogo della sede dell’Ema e dell’Ela spetta dunque al legislatore dell’Unione”, al quale incombe agire a questo scopo in conformità delle procedure previste dalle disposizioni dei Trattati pertinenti sotto il profilo sostanziale.
Poi, la Corte giudica che le decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottate rispettivamente nel novembre 2017 e nel giugno 2019 non possono essere qualificate come atti del Consiglio. Al contrario, tali decisioni costituiscono “atti adottati collettivamente e di comune accordo dai suddetti rappresentanti dei governi”. Si tratta insomma di decisioni politiche degli Stati membri, che non possono costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Per quanto riguarda i ricorsi diretti contro il regolamento 2018/1718, la Corte respinge tutti gli argomenti fatti valere dal Comune di Milano e dal governo italiano, relativi a violazioni delle prerogative del Parlamento, nonché all’illegittimità di tale regolamento derivante dalla presunta irregolarità della procedura.
La Corte aggiunge che sarebbe stato possibile per il Parlamento, in caso di disaccordo con la decisione politica degli Stati membri di trasferire la sede dell’Ema ad Amsterdam, opporsi a che tale decisione si traducesse in un atto legislativo dell’Unione.