Bruxelles – Il cittadino di paese terzo che risiede nell’Unione europea “non perde il suo status di soggiornante di lungo periodo” se la sua presenza nel territorio dell’Unione si limita, durante un periodo di dodici mesi consecutivi, “a qualche giorno soltanto”. Una volta acquisito tale status, “non occorre” che l’interessato abbia la propria residenza abituale o il centro dei suoi interessi nel territorio dell’Unione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE, con sentenza.
I giudici di Lussemburgo hanno dovuto esaminare il caso di un cittadino kazako che si è visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dalle autorità austriache con la seguente motivazione: durante i cinque anni precedenti tale domanda l’interessato era stato presente nel territorio dell’Unione soltanto per qualche giorno all’anno.
La Corte interpreta il diritto in altro modo. Secondo l’organismo di giustizia dell’UE “è sufficiente, per impedire la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, che l’interessato sia presente, nel periodo di dodici mesi consecutivi successivo all’inizio della sua assenza, nel territorio dell’Unione, anche se tale presenza non supera, complessivamente, qualche giorno”.
La direttiva sul soggiorno di lunga durata per i cittadini extracomunitari “lascia propendere per un’interpretazione siffatta”. In linea di principio, ai sensi delle regole, i cittadini di paesi terzi che hanno
già dimostrato, con la durata del loro soggiorno nel territorio di un determinato Stato membro, il loro radicamento in tale Stato membro, “sono liberi, al pari dei cittadini dell’Unione”, di spostarsi e di risiedere, anche per periodi più lunghi, al di fuori del territorio dell’Unione, senza che ciò comporti, la perdita del loro status di soggiornanti di lungo periodo, purché non siano assenti da tale territorio per un intero periodo di dodici mesi consecutivi.