Bruxelles – Niente marchio “Europeo” per il Milan. Il Tribunale UE conferma oggi che “il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale in quanto marchio per articoli di cancelleria e per ufficio“.
In sostanza, secondo i magistrati europei, “l’elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell’Unione”.
La storia nasce nel febbraio 2017, quando la società calcistica AC Milan presentò all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale per il suo classico “segno figurativo” e che riguarda, tra l’altro, articoli di cancelleria e per ufficio, questo:
Subito dopo, nell’aprile 2017, la società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un’opposizione contro la registrazione richiesta, sulla base del marchio denominativo tedesco MILAN, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l’altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della domanda dell’AC Milan. La società tedesca ritenne che, a causa della somiglianza del marchio richiesto con il suo marchio anteriore, la registrazione del primo avrebbe potuto provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.
Con decisione del 14 febbraio 2020, l’EUIPO ha accolse l’opposizione, e l’AC Milan propose ricorso al Tribunale dell’Unione europea, che con una sentenza di oggi, lo respinge integralmente, in primo luogo perché il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo in Germania.
In secondo luogo, il Tribunale constata che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall’altro, in una forma modificata caratterizzata, in particolare, dall’aggiunta di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello, simile a un rapace. In tale contesto, il Tribunale sottolinea che, “se è vero che l’elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante, esso non può essere considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo dell’elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore, come registrato“.
In terzo luogo, il Tribunale considera che l’attenzione del pubblico sarà attirata dalle lettere “ac” e dalla parola “milan”, poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati, e l’elemento che formano supera notevolmente l’elemento figurativo in lunghezza. Di conseguenza, il Tribunale considera che l’elemento “ac milan” costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto.
Per quanto riguarda l’argomento dell’AC Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione della società calcistica, il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.
Di conseguenza, il Tribunale dichiara che “le somiglianze dei due segni in questione sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione”.