Bruxelles – A quasi un anno dalla prima sentenza della Corte di Giustizia dell’UE sul principio essenziale della “neutralità della rete”, i giudici europei hanno ribadito oggi (2 settembre) che le pratiche di telefonia mobile a “tariffa zero” sono contrarie al regolamento sull’accesso all’Internet aperto e neutrale. In questo senso è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea qualsiasi limitazione della larghezza di banda, della condivisione della connessione o dell’utilizzo in roaming che derivi dall’attivazione di questo tipo di opzione.
La “tariffa zero” è una pratica commerciale del mercato della telefonia mobile. Consiste nel fornire accesso a Internet in modo gratuito al consumatore, ma solo a determinate condizioni. Per esempio si può garantire l’utilizzo senza costi di servizi di comunicazione o social selezionati sulla base di accordi con i provider Internet. A questa pratica si sono opposti i sostenitori della “neutralità della rete”: come emerge anche dalle sentenze della Corte UE, gli operatori di telefonia mobile sarebbero in grado di discriminare i servizi e i fornitori di Internet, influenzando le decisioni e le abitudini dei consumatori.
Due giudici tedeschi hanno interrogato la Corte di Giustizia UE sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle pratiche di telefonia mobile “a tariffa zero”, dovendosi pronunciare su casi che coinvolgevano Vodafone e Telekom Deutschland (rispettivamente contro la Bundesnetzagentur, l’Agenzia federale per le reti, e il Bundesverband der Verbraucherzentralen, associazione tedesca per la tutela dei consumatori).
Nel primo caso, le opzioni Vodafone Pass (video, musica, social e chat) sono valide soltanto nel territorio nazionale tedesco, mentre all’estero la quantità di dati consumata per l’utilizzo dei servizi di imprese partner è detratta dal volume compreso nel piano tariffario di base. Nel secondo caso, Telekom Deutschland propone ai clienti un’opzione aggiuntiva chiamata Stream On, che permette di non detrarre il volume di dati consumato dallo streaming audio e video fornito da partner dell’operatore mobile. Attivando questa opzione, il cliente accetta però una limitazione della larghezza di banda.
Con le sentenze nelle cause C-854/19, C-5/20 e C-34/20, la Corte di Giustizia dell’UE ha confermato che questo tipo di pratica commerciale “non soddisfa l’obbligo generale di trattamento equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze, come previsto dal regolamento sull’accesso all’Internet aperto”. Le limitazioni della larghezza di banda, del tethering (la condivisione della connessione) o dell’utilizzo in roaming imposte dagli operatori mobili tedeschi sono incompatibili con il diritto comunitario, proprio per il fatto che si applicano “unicamente a causa dell’attivazione dell’opzione tariffa zero”, hanno specificato i giudici dell’UE.