Nell’ottica di continuare a sostenere le piccole e medie imprese maggiormente colpite dalla pandemia da Coronavirus, la Commissione Europea ha approvato lunedì 16 agosto un nuovo fondo da 1,4 miliardi di euro che dovrebbe mobilitare finanziamenti per almeno 13 miliardi. Tale fondo si inserisce tra gli strumenti del Fondo europeo di garanzia, gestito dalla BEI (Banca europea degli investimenti) e dal FEI (Fondo europeo per gli investimenti) e istituito nell’aprile 2020 quale dispositivo di risposta all’emergenza pandemica. Tra i 22 Paesi Membri che partecipano a tale fondo è presente anche l’Italia.
Il nuovo prodotto si presenta sotto forma di garanzie su segmenti di cartolarizzazione sintetica a favore delle imprese colpite dalla pandemia situate nei 22 Paesi aderenti.
Come funziona
Con la tecnica della cartolarizzazione sintetica, le Istituzioni europee hanno come obiettivo quello di generare capacità di prestito da parte degli intermediari finanziari al fine di destinare le risorse alle PMI. A questo punto, le risorse liberate grazie al Fondo europeo di garanzia vengono utilizzate dalle banche per costituire un nuovo pool di attività (si pensi ad un portafoglio di prestiti) per soddisfare le esigenze di liquidità delle PMI. Ciò aiuterà le banche a incentivare l’erogazione di nuovi finanziamenti.
Nel caso specifico, la BEI riveste il ruolo di venditore della protezione nei confronti degli intermediari finanziari. Tuttavia, il portafoglio prestiti non deve superare una determinata soglia massima e deve contenere solamente esposizioni non deteriorate. Con la condivisione del rischio di credito tra gli Stati Membri aderenti, il Fondo di garanzia avrà a proprio carico un costo medio notevolmente ridotto rispetto a quanto avrebbero dovuto sopportare i singoli Stati.
L’approvazione del fondo, in particolar modo circa la compatibilità con il quadro degli Aiuti di Stato, è resa possibile grazie all’orientamento della Commissione Europea, secondo la quale lo strumento è considerato “necessario, opportuno e proporzionato” a ridurre il grave turbamento dell’economica, in linea con le disposizioni di cui all’articolo 107 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).