Roma – Lotta al riciclaggio, codice delle comunicazioni elettroniche, energia da fonti rinnovabili, diritto d’autore. Sono solo alcune delle 12 norme europee che il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha attuato nella legislazione italiana attraverso altrettanti decreti legislativi.
I Ministri che hanno proposto i rispettivi decreti hanno espresso la loro soddisfazione per le importanti innovazioni introdotte. Vediamole nel dettaglio.
1. Apertura e riutilizzo dei dati del settore pubblico
Sulla base del principio che il riutilizzo dei dati pubblici deve essere gratuito, il provvedimento persegue specifici obiettivi relativi ai seguenti aspetti:
- aumento dell’offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo. Viene estesa anche ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici così da renderli più facilmente disponibili anche per le start-up e le piccole e medie imprese;
- disponibilità di dati dinamici in tempo reale dopo la raccolta e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato tramite interfacce API (Application Programming Interfaces) adeguate;
- determinazione di tariffe, ove necessarie, secondo il criterio del costo marginale del servizio reso, maggiorato di un utile ragionevole sugli investimenti;
- introduzione di misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici.
2. Rafforzamento della presunzione di innocenza
Durante la celebrazione delle udienze, si richiede una valutazione, caso per caso, della necessità di ricorrere all’uso delle manette e della presenza di imputati all’interno delle gabbie.
In stretta attuazione della direttiva, si estende a tutte le pubbliche autorità il divieto di indicare come “colpevole” la persona indagata o imputata, fino a sentenza definitiva.
Rispetto alla diffusione di informazioni su indagini in corso, in recepimento di prassi già adottate da più uffici giudiziari, il Procuratore capo potrà ricorrere a comunicati stampa e, per casi di particolare rilevanza, a conferenze stampa. È fatto divieto di assegnare alle operazioni giudiziarie titoli lesivi della presunzione di innocenza.
3. Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Si ampliano gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti. Si estende l’applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, frutto di reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.
4. Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento
Il decreto recepisce la normativa “Investment Firms Directive” (IFD) e adegua l’ordinamento italiano alla normativa “Investment Firms Regulation” (IFR). I due provvedimenti definiscono un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi. Tale disciplina tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento. Le stesse imprese di investimento sono suddivise in quattro categorie.
Il Regolamento 2019/2033 ha modificato la definizione di ente creditizio, che ora comprende, oltre alle banche, anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato. Una soglia che, attualmente, non viene superata da nessuna società di intermediazione mobiliare (SIM) italiana.
La Banca d’Italia e la Consob sono designate come autorità competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee, secondo l’attuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), con riguardo alle SIM. Viene così assicurata continuità con il quadro normativo attuale, considerato che Direttiva e Regolamento di fatto sostituiscono, semplificandolo, quello oggi applicabile alle SIM.
5-6 Fornitura di servizi di media audiovisivi e istituzione del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
I due decreti legislativi recepiscono direttive comunitarie che regolano nel loro insieme le telecomunicazioni, la radiotelevisione ed i media.
– Testo unico dei servizi media audiovisivi
Il nuovo Testo unico modifica la legislazione esistente. Il fine è quello di creare e garantire il corretto funzionamento di un mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, contribuendo allo stesso tempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori. Il Testo unico fornisce una disciplina di tutti i media audiovisivi, per le trasmissioni televisive tradizionali (in chiaro e a pagamento) così come per i servizi di media audiovisivi su richiesta (on demand) e solo alcuni aspetti (protezione minori) delle piattaforme di condivisione video (video-sharing platform).
Le principali novità del nuovo Testo unico sono:
- il rafforzamento della promozione dei contenuti europei, attraverso l’obbligo di trasmissione e investimento sui contenuti europei e nazionali. In particolare, gli obblighi di investimento per i fornitori di servizi on demand saranno progressivamente innalzati dal livello esistente sino ad arrivare al 25% nel 2025;
- l’aggiornamento delle regole per la tutela del pluralismo: sull’onda della vicenda Mediaset-Vivandi e la seguente sentenza della Corte di giustizia.
È stato introdotto un meccanismo di tutela del pluralismo in cui non vi sono più posizioni di mercato vietate (al raggiungimento di una certa quota di mercato). Tali soglie di mercato rappresentano adesso solamente indicatori di una possibile lesione del pluralismo. Per cui al raggiungimento di tali soglie l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni effettuerà un’approfondita istruttoria per verificare se via siano lesioni del pluralismo; l’incremento della flessibilità dei limiti di affollamento pubblicitari. È stata introdotto un aumento dei tetti di affollamento pubblicitario per tutti i soggetti televisivi, applicato su due fasce orarie giornaliere.
Nel nuovo Testo unico, il concessionario di servizio pubblico avrà un affollamento massimo del 7% nel 2022 e del 6% dal 1° gennaio 2023, i servizi lineari (non a richiesta) a pagamento 15% e i servizi lineari non a pagamento andranno al 20%. Resta invariato il tetto al 25% per le televisioni locali.
– Codice delle comunicazioni elettroniche
Il Codice definisce un quadro regolatorio armonizzato nel mercato europeo nel settore delle telecomunicazioni. La finalità è quella di perseguire gli obiettivi di promozione della concorrenza nel settore e tutela dei consumatori. La principale modifica del Codice rispetto alla legislazione vigente è l’inclusione della promozione degli investimenti in reti, fisse e mobili, ad altissima velocità come un obiettivo primario della regolazione. In linea con questo obiettivo, il decreto legislativo mira ad una forte riduzione dei costi di investimento. Tale riduzione avviene sia semplificando le procedure amministrative di autorizzazione all’installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche sia dando incentivi alla cooperazione e sinergie fra operatori.
7. Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario
La direttiva prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire la costituzione on line della società, la registrazione on line di una succursale e la presentazione online di documento e informazioni, al fine di realizzare la libertà d’impresa, come previsto dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Le procedure sono volte a consentire l’intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi. Per l’Italia, è garantita la possibilità di costituire online le società a responsabilità limitata e semplificata.
8 – 9 Riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Il primo decreto recepisce la cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics). Tale Direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare. Viene introdotto un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative.
La direttiva, che si basa sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026. In linea con la politica dell’UE sui rifiuti, gli Stati membri sono tenuti a monitorare il consumo di prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa e le misure adottate, riferendo alla Commissione europea i progressi compiuti. Inoltre, devono garantire che siano messe in atto disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica e devono monitorare e valutare gli attrezzi da pesca in plastica, in vista di definire obiettivi di raccolta a livello europeo.
Alcuni prodotti in plastica monouso immessi sul mercato devono recare una marcatura chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso.
Il secondo decreto, redatto in coerenza con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. Sono individuati strumenti calibrati sulla base dei settori d’uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell’aria.
L’approccio per le autorizzazioni è quello della semplificazione e di una partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un percorso condiviso di individuazione di aree idonee. Per gli incentivi, la scelta è quella di introdurre una forte semplificazione nell’accesso ai meccanismi e, al contempo, fornire una maggiore stabilità tramite l’introduzione di una programmazione quinquennale, al fine di favorire gli investimenti nel settore.
Centrale la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni degli impianti a fonti rinnovabili. Viene prevista un’accelerazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili. Il testo prevede altresì una serie di disposizioni nell’ottica del Green New Deal, necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili. La finalità è quella di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto “Fit for 55”.
10. Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi
Il provvedimento disciplina gli impianti portuali di raccolta, adeguando le attuali previsioni contenute nel decreto legislativo n.182 del 2003 alle previsioni della direttiva. In particolare, si prevede che i porti siano dotati di impianti portuali adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo. Inoltre, si prevede che i rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali rispettino le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e quelle sanitarie, laddove applicabili.
Si disciplinano gli strumenti del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Tale Piano deve essere predisposto, approvato e reso operativo da parte delle Autorità competenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Ai fini della predisposizione del Piano è prevista la necessaria consultazione dei diversi operatori interessati.
Si regolano, inoltre:
- la notifica anticipata dei rifiuti,
- il conferimento degli stessi,
- i sistemi di recupero dei costi,
- le esenzioni,
- le ispezioni e gli impegni di ispezione,
- il sistema informativo e comunicazione e scambio di informazioni,
- la registrazione delle ispezioni,
- la formazione del personale
- le sanzioni
11. Mercato interno dell’energia elettrica
Si introducono disposizioni volte a:
- disciplinare le nuove configurazioni delle comunità energetiche dei cittadini in modo coordinato con le disposizioni previste dalla direttiva 2001/2018 in materia di comunità energetiche rinnovabili,
- rafforzare i diritti dei clienti finali in termini di trasparenza (delle offerte, dei contratti e delle bollette),
- completare la liberalizzazione dei mercati al dettaglio salvaguardando i clienti più vulnerabili,
- aprire maggiormente il mercato dei servizi a nuove tipologie di soggetti quali la gestione della domanda e i sistemi di accumulo,
- prevedere un ruolo più attivo dei gestori di sistemi di distribuzione,
- regolare la possibilità di istituire sistemi di distribuzione chiusi,
- aggiornare gli obblighi di servizio pubblico per le imprese operanti nel settore della generazione e della fornitura di energia elettrica,
- introdurre un sistema di approvvigionamento a lungo termine di capacità di accumulo con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo degli investimenti necessari per l’attuazione degli obiettivi del PNIEC.
I destinatari dell’intervento normativo proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica nelle diverse configurazioni soggettive. Vengono interessati anche i soggetti che rivestono un ruolo pubblico concernente la gestione del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e distribuzione, gestore dei mercati elettrici e l’Autorità di regolazione).
12. Diritto d’autore nel mercato unico digitale
La direttiva modernizza il quadro giuridico della UE in materia di diritto d’autore, adattandolo all’ambiente digitale contemporaneo e assicurando così un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Gli sviluppi tecnologici hanno mutato considerevolmente il contesto della fruizione dei contenuti creativi. Ciò ha reso necessario porre rimedio alle problematiche legate alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno attraverso l’aggiornamento delle norme sul diritto d’autore, per adattarle alle modalità di accesso ai contenuti online da parte degli utenti.
Il provvedimento europeo crea un quadro completo in cui il materiale protetto dal diritto d’autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano beneficiare di norme più chiare, trasparenti e adeguate all’era digitale.
Nel recepire la direttiva europea, il decreto prevede, nello specifico, che il materiale derivante da un atto di riproduzione di un’opera di arte visiva, per la quale sia stata superata la durata della tutela, non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. Ciò permette la diffusione, la condivisione online e il libero riutilizzo di copie non originali di opere d’arte divenute di pubblico dominio. Restano ferme le altre discipline specifiche in materia di utilizzazione di immagini digitali del patrimonio culturale.
Il provvedimento, inoltre, introduce norme capaci di riconoscere agli editori, sia in forma singola che associata, un diritto connesso per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi delle società di informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti.
Tra le diverse novità, infine, da segnalare le misure che garantiscono il buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d’autore. Tra queste, in primo luogo va menzionato il riconoscimento del ruolo dell’AGCOM. L’Autorità delle comunicazione diviene il soggetto a cui rimettere la definizione del quantum di un accordo tra le parti in caso di difficoltà nella conclusione di una licenza per l’utilizzo di opere audiovisive sulle piattaforme video on demand tra i soggetti operanti nel settore e i titolari di diritti.
Di rilievo, poi, gli obblighi di trasparenza che consentono ad autori, interpreti e esecutori di ottenere dal concessionario o licenziatario, con cadenza almeno trimestrale, informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento e sull’esecuzione delle loro opere.