Bruxelles – L’Aloe fa bene alla pelle. Vero. E’ ottima contro scottature e preziosa per tenere l’epidermide idratata. Un infuso con la stessa pianta potrebbe invece non avere le proprietà terapeutiche che si possono trovare scritte in articoli di giornali, siti o riviste. Che succede in quel caso? Risponde la Corte di giustizia dell’UE. Un articolo in un giornale stampato che fornisca un consiglio per la salute inesatto sull’utilizzo di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore, “non costituisce un prodotto difettoso ai sensi del diritto dell’Unione”. Per questo motivo l’articolo in questione “non può far sorgere la responsabilità oggettiva dell’editore o della tipografia di detto giornale ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi“, ferma restando comunque la responsabilità dell’editore e della tipografia per la pubblicazione.
Attenzione, però. Perché i giudici di Lussemburgo specificano che non vi sono violazioni delle norme comunitarie e quindi alcuna violazione degli obblighi della tutela del consumatore quando le informazioni che nella pratica possono rilevarsi inesatte riguardano un articolo che “tratta un soggetto paramedico“. Sui medicinali, invece, occorre essere precisi.
C’è poi un’altra indicazione che arriva da Lussemburgo. Nella sentenza prodotta i giudici insistono sul fatto che si doveva chiarire se un giornale, con i suoi articoli, potesse rappresentare un prodotto difettoso ai sensi della direttiva specifica del 1985. Sebbene nel caso in questione la pubblicazione contenente il consiglio fuorviante non sia responsabile della violazione della norma, “non è esclusa l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su fondamenti diversi, quali la garanzia per vizi occulti o la colpa“. Direttore ed editore restano quindi comunque responsabili per quello che esce sulla testata.