Bruxelles – Il Tribunale UE annulla, per “insufficienza di motivazione”, una decisione della Commissione che rifiuta la registrazione di una proposta di legislazione d’iniziativa dei cittadini, perché “il cittadino all’origine di tale proposta deve essere in grado di comprendere il ragionamento della Commissione”.
La vicenda inizia nel il 5 luglio 2019, quando Tom Moerenhout e altri sei cittadini hanno trasmesso alla Commissione europea, conformemente al regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini (ICE), la proposta “Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con diritto internazionale”.
Conformemente ai requisiti previsti dal regolamento, sono stati forniti l’oggetto e gli obiettivi della proposta, nonché le disposizioni dei trattati che i cittadini hanno ritenuto rilevanti per l’azione proposta. Secondo il suo oggetto, la proposta di ICE mirava all’adozione “di disposizioni a disciplina delle transazioni commerciali con gli enti dell’occupante stabiliti o che svolgevano le loro attività in territori occupati impedendo ai prodotti che ne sono originari di entrare nel mercato dell’Unione europea”, citando diverse disposizioni dei Trattati, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vari regolamenti e sentenze della Corte nonché disposizioni e fonti di diritto internazionale.
Il 4 settembre 2019, la Commissione ha però rifiutato la registrazione della proposta di ICE, motivando il rigetto poiché, riassume il Tribunale, “un atto legislativo riguardante l’oggetto della proposta di ICE poteva essere adottato solo sulla base dell’articolo 215 TFUE, il quale richiede l’adozione di una decisione che preveda l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con il paese terzo interessato”. La Commissione ha fatto presente di non avere il potere di presentare una proposta di atto legislativo su tale base.
Con la sua sentenza, pronunciata in composizione ampliata, il Tribunale dell’Unione annulla la decisione impugnata, poiché “non contiene elementi sufficienti che consentano ai ricorrenti di conoscere i motivi del diniego di registrazione della proposta di ICE e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale diniego. La decisione in parola – spiega una nota del Tribunale – non soddisfa infatti l’obbligo di motivazione derivante dal trattato e dal regolamento riguardante l’ICE”.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda che gli obiettivi del regolamento riguardante l’ICE sono di rafforzare la cittadinanza europea, di migliorare il funzionamento democratico dell’Unione, di incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e di rendere l’Unione più accessibile. Esso sottolinea che la realizzazione di tali obiettivi sarebbe seriamente compromessa in assenza di una motivazione completa in una decisione di rifiuto di una proposta di ICE.
In conformità al regolamento, una proposta di ICE è registrata dalla Commissione purché non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati; Il Tribunale constata che, nel caso di specie, la decisione impugnata non motiva sufficientemente la mancanza di competenza della Commissione a presentare una proposta che possa rispondere all’oggetto e agli obiettivi della proposta di ICE.
In primo luogo, il Tribunale rileva che la semplice menzione dell’articolo 215 TFUE, relativo alle misure restrittive, non consente di comprendere perché la Commissione abbia ritenuto che l’azione progettata rientrasse esclusivamente nella politica estera e di sicurezza comune (PESC). Infatti, la Commissione non ha spiegato perché riteneva che la misura oggetto della proposta di ICE dovesse essere categorizzata come riguardante un atto che prevedeva l’interruzione o la riduzione delle relazioni commerciali con uno o più paesi terzi ai sensi dell’articolo 215, paragrafo 1, TFUE.
In secondo luogo, ricorda che la valutazione del carattere sufficiente della motivazione deve tener conto del contesto pertinente. Nella loro proposta di ICE, i ricorrenti hanno fatto esplicito riferimento, e a più riprese, alla politica commerciale comune nonché a disposizioni concernenti tale settore, come l’articolo 207 TFUE. Nel caso di specie, spettava quindi alla Commissione spiegare le ragioni che l’avevano indotta a concludere, implicitamente nella decisione impugnata, che la misura oggetto della proposta di ICE, alla luce del suo oggetto e dei suoi obiettivi, non rientrava nell’ambito della politica commerciale comune e non poteva, pertanto, essere adottata sul fondamento dell’articolo 207 TFUE. Siffatta valutazione rivestiva un’importanza essenziale nella decisione della Commissione di rifiutare la registrazione della proposta di ICE poiché, a differenza della PESC, la politica commerciale comune è un settore nel quale tale istituzione ha il potere di formulare una proposta di atto dell’Unione sulla base dell’articolo 207 TFUE.
In terzo luogo, il Tribunale sostiene che il carattere sufficiente o meno della motivazione della decisione impugnata deve essere valutato anche alla luce degli obiettivi delle disposizioni dei Trattati e del regolamento riguardante l’ICE, consistenti nell’incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e nel rendere l’Unione più accessibile. In considerazione di tali obiettivi, la Commissione doveva far apparire chiaramente i motivi che giustificavano il rifiuto di registrare la proposta di ICE. In assenza di una motivazione completa, le obiezioni della Commissione sulla ricevibilità della proposta potrebbero compromettere seriamente l’eventuale presentazione di una nuova proposta di ICE.
Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione controversa per insufficienza della motivazione.
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.