Bruxelles – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha annullato oggi (mercoledì 12 maggio) la decisione della Commissione Europea sulla riduzione dell’onere fiscale pari a 250 milioni di euro alla filiale in Lussemburgo di Amazon: secondo la Corte, non ci sarebbe stato “nessun vantaggio selettivo” e l’esecutivo UE non avrebbe dimostrato “in modo giuridicamente adeguato” che ci sia stato un aiuto alla filiale “indebito e incompatibile con il Mercato interno”.
Il contenzioso risale al 2017, quando la Commissione UE aveva dichiarato, appunto, “incompatibile con il Mercato interno” dell’Unione un presunto aiuto di Stato da parte del Lussemburgo dal 2006 al 2014 sotto forma di tax ruling (un accordo fiscale anticipato tra le autorità di un Paese e una multinazionale, che consiste nella formulazione di un preventivo in cui viene indicato l’imponibile sul quale sarà calcolata l’aliquota fiscale).
La tax ruling, risalente al 2003, aveva confermato che Amazon non era soggetta all’imposta lussemburghese e aveva avallato il metodo di calcolo dell’importo della royalty annuale (somma di denaro dovuta dalla società concessionaria) dovuta dalla filiale Amazon EU Sàrl (LuxOpCo) alla controllante Amazon Europe Holding Technologies SCS (LuxSCS) a titolo dell’accordo di licenza.
Con la sentenza di oggi nelle cause T-816/17, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione può dichiarare l’esistenza di un vantaggio solo se è in grado di dimostrare che eventuali errori metodologici non hanno permesso di arrivare a un’approssimazione “affidabile” del risultato di libera concorrenza, ma al contrario che hanno portato a una riduzione dell’utile imponibile della società interessata rispetto all’onere fiscale. “La constatazione principale del vantaggio si fonda su un’analisi errata sotto diversi profili”, è il giudizio della Corte di Giustizia sulla decisione impugnata dalla Commissione, e “nessuna delle constatazioni esposte è sufficiente a dimostrarne l’esistenza”.
Le reazioni
Non si è fatta attendere la replica della Commissione Europea: “Tutte le aziende dovrebbero pagare la loro giusta quota di tasse“, ha dichiarato la vicepresidente per il Digitale e commissaria per la Concorrenza, Margrethe Vestager. “I vantaggi fiscali concessi solo a società multinazionali selezionate danneggiano la concorrenza leale nell’Unione” e “privano anche le casse pubbliche e i cittadini europei di fondi per investimenti necessari per riprendersi dalla crisi COVID-19″.
La vicepresidente Vestager ha sottolineato che la tax ruling emessa dal Lussemburgo ha permesso che “tre quarti dei profitti realizzati da tutte le vendite di Amazon nell’UE non siano stati tassati fino al 2014” e per questo motivo la Commissione studierà “attentamente” la sentenza e deciderà come agire.
Anche dal Parlamento Europeo si alzano voci critiche, come quella di Philippe Lamberts, co-presidente del gruppo dei Verdi/ALE. “È ora di cambiare la nostra strategia contro l’evasione fiscale. L’UE deve sostenere la tassa globale di Biden”, ha commentato su Twitter.
Un pas en avant, deux en arrière: le Tribunal de l’UE confirme la décision de la @EU_Commission sur les aides luxembourgeoises à #Engie, mais invalide celle sur #Amazon.
Il est temps de changer de stratégie contre l’évasion fiscale. L'UE doit soutenir la taxe mondiale de Biden pic.twitter.com/0BEFU3sB91
— Philippe Lamberts (@ph_lamberts) May 12, 2021
Ma sul fronte Amazon c’è soddisfazione per la sentenza del Tribunale UE, “che è in linea con la nostra posizione di seguire tutte le leggi applicabili”, si legge in una nota della multinazionale. “Amazon non ha ricevuto alcun trattamento speciale e siamo lieti che la Corte lo abbia chiarito”, in modo da poter “continuare a concentrarci sulla fornitura dei servizi per i nostri clienti in tutta Europa”.
Anche il Lussemburgo “accoglie con favore” la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che non mette in discussione “l’impegno del Paese nella trasparenza in materia fiscale e alla lotta contro le pratiche di evasione fiscale”, è il commento che arriva dal ministero delle Finanze.