Bruxelles – Settimane da dimenticare per il Barcellona in Europa. Dopo la batosta inflitta dal Paris Saint-Germain due settimane fa in Champions League, questa mattina è arrivata un’altra sconfitta per il club catalano, ma dalle sedi istituzionali. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha bocciato il ricorso del Futbol Club Barcelona contro la decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato illegali concessi sotto forma di privilegio fiscale. Con la sentenza nella causa C-362/19 P, la Corte ha dato ragione alla Commissione UE, annullando la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea che nel 2019 aveva invece accolto il ricorso del Barcellona.
Al centro della questione c’è la legge spagnola del 1990 che obbligava tutti i club sportivi professionistici a trasformarsi in società sportive per azioni. Potevano fare eccezione quelli che avessero realizzato un risultato positivo nel corso degli anni precedenti all’adozione della legge. In questo modo quattro società calcistiche professionistiche – Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Osasuna – avevano continuato a essere trattate per circa 20 anni come organizzazioni no-profit, con un carico fiscale ridotto del 5 per cento sui profitti.
La misura controversa aveva attirato l’attenzione della Commissione Europea, che nel 2013 aveva aperto tre fascicoli di indagine. Dopo tre anni (4 luglio 2016), la commissaria per la Concorrenza, Margrethe Vestager, aveva chiuso le inchieste avviate dal suo predecessore, Joaquin Almunia. Secondo l’esecutivo UE, il regime fiscale agevolato è considerabile come un aiuto di Stato contrario alle norme UE (violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE), avendo generato “vantaggi sleali” per i quattro club che si sono avvalsi di un taglio del cuneo fiscale dal 1990 in poi “senza una giustificazione oggettiva”. La Commissione UE aveva anche ordinato alla Spagna di porre fine al regime fiscale e recuperare gli aiuti individuali versati ai beneficiari.
A seguito della decisione di Bruxelles, il Futbol Club Barcelona aveva fatto ricorso al Tribunale dell’Unione Europea. Con la sentenza del 26 febbraio 2019, il Tribunale aveva dato ragione alla società spagnola, annullando la decisione della Commissione per non aver “adeguatamente dimostrato l’esistenza di un vantaggio economico conferito ai beneficiari della misura in questione”.
Tuttavia, l’ultima parola l’ha avuta oggi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha annullato la sentenza del Tribunale: “È incorso in un errore di diritto”, si legge nella sentenza, nel momento in cui ha ritenuto che la decisione controversa dovesse essere interpretata come “una decisione relativa a un regime di aiuti individuali”. In quel caso “la Commissione si sarebbe pronunciata altresì sugli aiuti concessi individualmente ai quattro club beneficiari”.
Questo errore di diritto avrebbe “inficiato le conclusioni” del Tribunale, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto anche di altre componenti del regime fiscale che avrebbero potuto controbilanciare il vantaggio: “L’esame dell’esistenza di un vantaggio non può dipendere dalla situazione finanziaria di questi ultimi al momento della successiva concessione di aiuti individuali“, spiega la Corte. “L’impossibilità di determinare l’importo esatto dell’aiuto” al momento dell’adozione “non può impedire alla Commissione di constatare che tale regime poteva procurare un vantaggio” e “non può dispensare lo Stato membro dall’adempimento del suo obbligo fondamentale di notificare” il regime di aiuti.
Come la Commissione, anche la Corte di Giustizia UE ha rilevato che la misura controversa risalente a 31 anni fa è qualificabile come un aiuto di Stato illecito: “Le disposizioni fiscali specifiche applicabili agli enti senza scopo di lucro, in particolare l’aliquota d’imposta ridotta”, specifica la sentenza, “possono avvantaggiare ciascuno dei club calcistici aventi diritto“. Nello specifico, è stato riconosciuto che queste disposizioni fiscali sono state definite “in modo generale e astratto, per un periodo e per un ammontare indefiniti“, senza collegamenti per la “realizzazione di uno specifico progetto”.