Bruxelles – Si può vietare la commercializzazione di un prodotto perché richiama le caratteristiche estetiche di un altro prodotto protetto da marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta)? Sì. La questione ha riguardato un caso di cui si è occupata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interpellata a seguito di un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione del diritto europeo disposto dalla Corte di Cassazione francese.
I giudici di Lussemburgo sono entrati in contatto con la fattispecie della Société Fromagère du Livradois SAS, accusata dall’associazione che difende i produttori del formaggio Morbier DOP di recare danno alla denominazione di cui il prodotto è fregiato e di commettere per questo “atti di concorrenza sleale e parassitaria”. La presunta violazione del marchio collettivo è dovuta per il fatto che, secondo il Syndicat, nonostante la Société Fromagère du Livradois SAS non utilizzasse il marchio “Morbier DOP” per il suo formaggio, non essendo prodotto nel massiccio del Giura, dove è circoscritto il marchio, sul suo prodotto caseario l’azienda applicasse le stesse caratteristiche estetiche del Morbier, ossia la striscia nera ottenuta da uno strato di carbone vegetale che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale.
La lite è arrivata fino alla Cassazione francese, da dove è rimbalzata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e quest’ultima ha dovuto giudicare in base alla valutazione degli articoli 13, paragrafi 1, del regolamento 510/2006 e regolamento n. 1151/2012 che disciplinano rispettivamente i regimi protezione delle denominazioni d’origine e della qualità dei prodotti.
La sentenza di Lussemburgo afferma in primo luogo le norme europee in materia non solo vietano l’apposizione non consentita del marchio DOP, ma vietano anche “la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata”, qualora possa indurre un consumatore “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, a credere che si possa trattare del prodotto oggetto di denominazione protetta (il Morbier, in questo caso), tenendo conto anche delle modalità e delle forme con cui il prodotto non DOP è presentato e commercializzato.
“Una sentenza importante per l’Italia che è leader europeo nei prodotti a denominazione di origine Dop/Igp e Stg con 311 prodotti riconosciuti e tutelati a livello comunitario”. E’ quanto afferma in una nota la Coldiretti. “Si tratta di difendere un sistema della #DopEconomy che ha messo segno un valore della produzione di 16,9 miliardi di euro e un export da 9,5 miliardi di euro nel 2019 con il contributo di oltre 180.000 operatori secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea-Qualivita”, aggiunge l’organizzazione. “L’Italia – sottolinea la Coldiretti – è anche il Paese più colpito dalla falsificazione con un valore di oltre 100 miliardi del cosiddetto italian sounding nel mondo o per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale”.
“Un precedente importante per le nostre eccellenze” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta la sentenza della Corte, sottolineando che essa “non può che rappresentare un passaggio importante nella questione della tutela del Made in Italy all’estero”.