Bruxelles – Ryanair non fornito tutte le informazioni sul costo delle sue offerte di viaggio, violando le regole comunitarie e gli obblighi previsti per le compagnie aeree. La Corte di giustizia europea dunque conferma le multe inflitte l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al vettore irlandese, per pratiche commerciali sleali e lesive dei diritti di consumatori.
Nel 2011 a Ryanair è stato contestato di aver pubblicato sul proprio sito Internet dei prezzi del servizio aereo che non indicavano, sin dall’offerta iniziale, l’importo dell’IVA per i voli nazionali, gli oneri di web check-in e le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair. Queste tre informazioni sono per l’Antitrust “inevitabili e prevedibili”, e per questo il consumatore ne dovesse esserne informato sin da subito.
I giudici di Lussemburgo ricordano che i casi analoghi su cui la Corte si è già pronunciata. La causa intentata a Air-Berlin sul prezzo finale degli biglietto, il contenzioso con Vueling sui prezzi supplementari, la causa contro l’operatore on-line di viaggi aerei ebookers.com, hanno permesso di stabilire, per le compagnie aeree, l’obbligo di far figurare nelle sue offerte on-line, sin dall’offerta iniziale, la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili.
La Corte opera una distinzione tra prezzi inevitabili e opzionali. I primi vanno indicati sin da subito sul sito internet, nella bacheca con le offerte, i secondo solo al momento dell’avvio del procedimento di prenotazione.
Nel caso in questione, Ryanair è venuta meno ai obblighi relativi alle carte di pagamento, il terzo rilievo di AGCOM. Per la Corte di giustizia la tariffa applicata per il pagamento con carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo “costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell’offerta iniziale”.
Lo stesso vale per l’IVA. Il valore dell’imposta per le tariffe nazionali “deve essere indicata nell’offerta iniziale”, mentre l’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali rappresenta un supplemento di prezzo opzionale, che va quindi indicato successivamente..
Quanto al web-check in, gli obblighi di indicazione di prezzo possono anche non scattare immediatamente. La Corte ritiene che, quando sussiste almeno un’opzione di check-in gratuito, come il controllo effettuato in aeroporto, tali oneri debbano essere qualificati come “supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non debbano necessariamente essere indicati nell’offerta iniziale”. Viceversa, se la compagnia aerea propone una o più modalità di check-in a pagamento senza controlli gratuiti, “gli oneri di web check-in devono essere considerati come elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che devono essere visualizzati nell’offerta iniziale”.