Bruxelles – La direttiva sui diritti dei consumatori non obbliga il professionista ad attivare una linea telefonica, o di fax, o a creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo. Lo dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aggiungendo che la stessa direttiva impone di comunicare tali contatti soltanto nel caso in cui il professionista già disponga di tali mezzi di comunicazione con i consumatori.
Il caso sul quale la Corte Ue è stata chiamata ad esprimersi riguarda la società Amazon EU, che propone la vendita di diversi prodotti esclusivamente attraverso il suo sito Internet. In particolare in Germania tramite la sua piattaforma online, Amazon.de è stata citata in giudizio dinanzi ai giudici tedeschi dalle associazioni dei consumatori, poiché secondo loro non rispettava l’obbligo legislativo di fornire al consumatore i mezzi per mettersi in contatto con essa perché non venivano comunicati i suoi numeri di telefono e di fax in modo chiaro e comprensibile.
In effetti il consumatore deve superare numerosi passaggi per entrare in contatto con un interlocutore della società, cosa che è in contrasto con la legge tedesca, secondo la quale prima di concludere un contratto a distanza con un consumatore è necessario fornire il proprio numero di telefono in qualsiasi caso.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) ha interpellato la Corte di Giustizia Ue per un’interpretazione sul diritto dell’Unione. La richiesta in merito riguarda l’obbligo aziendale a dover attivare una linea telefonica, o di fax, o un indirizzo di posta elettronica per consentire ai clienti di contattarla, oppure se sia possibile anche ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, come un sistema di messaggeria instantanea o di richiamata telefonica.
La Corte di giustizia Ue, nella sua sentenza, ha risposto identificando come la direttiva imponga al professionista l’obbligo di attivare una linea telefonica, o di fax, o via mail, anche se impone di comunicare tali contatti soltanto nel caso in cui già si disponga di tali mezzi di comunicazione.
Tuttavia la Corte Ue rileva come sia importante garantire un mezzo di comunicazione efficiente che garantisca una comunicazione diretta, e la direttiva sui diritti dei consumatori impone al professionista solo di mettere a disposizione del consumatore dei mezzi di comunicazione alternativi da quelli previsti al fine di soddisfare tali requisiti, ritenendolo un obbligo incondizionato .
Questo basta a garantire un livello di tutela dei consumatori assicurando loro le informazioni necessarie per una transazione sicura rispettando al tempo stesso la libertà d’impresa dell’imprendire.
Nonostante la sentenza, la Corte però non risolve la controversia nazionale, e rimane comunque responsabilità dei giudici nazionali valutare se i mezzi di comunicazione messi a disposizione del consumatore consentano un contatto rapido con la la società e una comunicazione efficace con un suo operatore.