Bruxelles- “Fack Ju Göhte” da titolo di un film tedesco di successo a marchio dell’Ue per un’ampia serie di prodotti e servizi. Questa è la richiesta fatta nel 2015 dalla Constantin Film Produktion GmbH, società tedesca di produzione e distribuzione cinematografica presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la quale ha respinto la domanda ritenendola contraria al buon costume.
L’EUIPO ha ritenuto che la pronuncia delle parole “Fack ju” fosse identica a quella dell’espressione inglese “fuck you” e che, di conseguenza, si trattasse di un insulto di cattivo gusto, scioccante e scurrile oltre che recante un offesa alla memoria del rispettato scrittore Johann Wolfgang von Goethe (che nello slang della locandina diventa Göhte).
Di seguito nel 2017 l’azienda cinematografica ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea chiedendo l’annullamento della decisione dell’agenzia preposta alla gestione dei marchi in Europa. Ma l’esito è stato negativo poiché con la sentenza uno due organi giurisdizionali europei ha respinto tale ricorso.
Così la Constantin Film, lamentando una violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che potrebbe annullare la decisione del Tribunale. La compagnia cinematografica a sua difesa ha recriminato alcuni errori di interpretazione e di applicazione del regolamento dell’Ue sul marchio secondo il quale questi debbano essere esclusi dalla registrazione se “contrari all’ordine pubblico o al buon costume”.
Oggi si è espresso a favore della compagnia cinematografica tedesca l’avvocato generale Michal Bobek, proponendo alla Corte l’annullamento della sentenza sia al Tribunale che all’EUIPO, identificando come i concetti di “ordine pubblico” e di “buon costume”, ai quali il regolamento si riferisce, debbano essere differenziati ed essere valutati secondo diversi fattori.
Per l’avvocato generale l’EUIPO ha sì un ruolo da svolgere nella tutela di questi due concetti nonostante questo non sia il suo ruolo principale, però è altrettanto importante che la valutazione sull’impedimento alla registrazione di un marchio in base alla violazione del buon costume debba essere dimostrata con il riferimento ad uno specifico contesto sociale in un determinato momento. Questo deve avvenire senza tener conto soltanto ed esclusivamente del segno denominativo e isolato.
Come prova sono stati quindi analizzati alcuni elementi menzionati dalla Constantin Film da parte dell’avvocato generale, quali il successo del film “Fack Ju Göhte”, l’assenza di controversie sul suo titolo, il fatto che il titolo del film avesse ricevuto le debite autorizzazioni ed fosse stato ammesso alla proiezione per un pubblico giovane e oltre al fatto di esser stato inserito nel programma didattico del Goethe-Institut. Tutto ciò non fa altro che identificare così la percezione del concetto di buon costume da parte del pubblico di riferimento a dimostrazione del fatto che il nome della pellicola non fosse un insulto alla memoria dello scrittore tedesco.
Ora spetta ai giudici della Corte di Giustizia europea deliberare in questa causa, seguendo o meno le conclusioni dell’avvocato generale, che per quanto importanti non sono vincolanti, anche se difficilmente la Corte delibera delle sentenze che non siano in linea con le conclusioni dell’avvocato generale.