Bruxelles – Il Tribunale dell’Unione europea respinge il ricorso per risarcimento del danno presentato contro la BCE da alcuni investitori privati che hanno subìto perdite a causa della ristrutturazione del debito pubblico greco nel 2012. Secondo i magistrati questa ristrutturazione non costituiva una lesione sproporzionata e inaccettabile al diritto di proprietà degli investitori, anche se questi non avevano acconsentito alla misura.
In seguito allo scoppio della crisi del debito pubblico greco nell’ottobre 2009, la Grecia, al fine di ritrovare una situazione finanziaria sostenibile, ha previsto una ristrutturazione del suo debito pubblico nell’ambito della quale i suoi creditori privati avrebbero contribuito a ridurne il peso. A tal fine, la Grecia ha avviato negoziati con gli investitori privati detentori di strumenti di debito emessi o garantiti dallo Stato greco allo scopo di scambiarli contro nuovi strumenti di debito.
Il 2 febbraio 2012, la Grecia ha presentato alla Banca centrale europea una richiesta di parere su un progetto di legge relativo alle modalità di riduzione dell’importo del debito pubblico. Nella sua richiesta, la Grecia ha indicato che intendeva estendere gli effetti di un eventuale accordo su uno scambio di titoli con un certo numero di creditori, ai creditori che non avevano dato il loro consenso a tale accordo.
Con il suo parere del 17 febbraio 2012, la BCE non ha sollevato alcuna obiezione nei confronti della legge greca prevista.
In seguito all’adozione della legge, i creditori che detenevano l’ampia maggioranza (85,8%) degli strumenti di debito hanno accettato lo scambio proposto dalla Grecia, il che ha avuto come conseguenza, in applicazione della legge, che i creditori che non avevano prestato il loro accordo per tale scambio sono stati costretti a parteciparvi.
Alcuni di questi creditori hanno proposto, in seguito, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, un ricorso per risarcimento del danno nei confronti della BCE ai fini della restituzione delle perdite finanziarie che avrebbero subìto a causa dell’asserita omissione nella quale sarebbe incorsa la Banca centrale non avendo richiamato l’attenzione della Grecia sull’illegittimità della prevista ristrutturazione del debito pubblico.
Con la sua sentenza di oggi, il Tribunale ricorda, in primo luogo, che la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia sufficientemente qualificata, che sia stabilita l’esistenza del danno e, infine, che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto. In tali circostanze, il Tribunale sottolinea che “l’ampio potere discrezionale di cui dispone la BCE” al momento dell’adozione dei suoi pareri implica che solo un travalicamento manifesto e grave dei limiti di tale potere può far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale.
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se, nell’adottare il parere controverso, la BCE abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione travalicando in modo “manifesto e grave” i limiti del suo potere discrezionale, il Tribunale rileva che la competenza consultiva della BCE non ha lo scopo di valutare i diritti e gli obblighi delle parti dei contratti sottesi agli strumenti di debito, ma si inserisce nell’ambito dei suoi compiti fondamentali in materia di politica monetaria e si ricollega al suo dovere di vigilare sul mantenimento della stabilità dei prezzi. Di conseguenza, nel contesto dell’adozione del parere controverso, la BCE non era tenuta a pronunciarsi sulla questione se la Grecia avesse rispettato i suoi obblighi derivanti dai contratti in questione.
Inoltre, il Tribunale rileva che la ristrutturazione del debito pubblico greco non ha comportato una violazione del principio del rispetto degli obblighi contrattuali, poiché l’investimento in strumenti di debito statali comporta sempre il rischio di un danno patrimoniale dovuto al lungo lasso di tempo che trascorre dall’emissione degli strumenti e durante il quale gli imprevisti rischiano di limitare sostanzialmente, se non addirittura di annientare, le capacità finanziarie dello Stato, emittente o garante di tali strumenti. Secondo i magistrati europei, se simili imprevisti si verificano, “lo Stato emittente ha il diritto di tentare una rinegoziazione di tali obblighi” invocando il cambiamento fondamentale delle circostanze essenziali che hanno giustificato la conclusione del contratto da cui derivano.
In terzo luogo, il Tribunale considera che, alla luce del carattere fondamentale del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del fatto che tale diritto tutela i singoli, la BCE è tenuta a denunciare una violazione di del medesimo diritto in occasione dell’esercizio delle sue competenze. Di conseguenza, l’inosservanza di tale obbligo può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE qualora tale omissione costituisca una violazione sufficientemente qualificata di detto articolo. Tuttavia, il Tribunale rileva che il godimento di tale diritto può essere soggetto a restrizioni allo scopo di perseguire obiettivi di interesse generale.
A tale riguardo, il Tribunale rileva che “l’estensione, non prevista dai contratti sottesi agli strumenti di debito di cui trattasi, degli effetti dell’accordo convenuto con taluni creditori sulla riduzione del valore nominale di tali strumenti a creditori che non avevano acconsentito a detto accordo ha comportato una lesione del diritto di proprietà di tali creditori. Tuttavia, una siffatta estensione risponde all’obiettivo di interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso e non costituisce una lesione sproporzionata e inaccettabile di tale diritto”.
In tali circostanze, in assenza di qualsiasi elemento di prova che dimostri che la BCE ha commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento del danno.